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Ordinanza Interlocutoria — n. 31394/2022 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax dispute proceedings to allow taxpayer to opt for simplified settlement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31394/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court suspended the tax litigation and remanded the case to a new hearing date. The taxpayer requested to utilize the simplified settlement procedure introduced by Law 130/2022, while the tax agency opposed the suspension. The court granted the request to pause the trial and transfer the file to the Fifth Civil Section.

Regesto Legislator

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Art. 5 L. n. 130/2022; Art. 10 L. n. 130/2022: The court may suspend proceedings upon the taxpayer's request to opt for the simplified settlement procedure, provided the conditions for such agreement are met.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute suspension Law 130/2022 taxpayer request remand to new hearing revisione d'imposta rettifica delle detrazioni ricalcolo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 5 L. n. 130/2022
22 –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: art. 5 L. n. 130/2022 – rinvio a nuovo ruolo Cons.
Art. 10 L. n. 130/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 13163/2021 proposto da IRACI FILIPPO ORAZIO rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. prof. Marcello Poggioli (PEC: marcello.poggioli@pec.it) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Deborah Fortinelli nel suo studio in piazzale Clodio n. 22 –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: art. 5 L. n. 130/2022 – rinvio a nuovo ruolo Cons. Est.

Roberto Succio domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1285/10/20 depositata in data 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAPed IVA 2001; - la CTP di Messina accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione stante la mancata allegazione del PVC e la inidoneità della percentuale di ricarico adottata dall’Ufficio in quanto fondata su un campione di beni troppo ristretto; - l’Ufficio appellava tale pronuncia e la CTR rigettava l’impugnazione; l’Agenzia delle Entrate ricorreva a questa Corte che cassava la pronuncia di appello con rinvio al giudice del merito; - riassunto il giudizio, la CTR de lla Sicilia con la sentenza qui impugnata accoglieva l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate ritenendo corretta la ricostruzione del volume d’affari e conseguentemente il reddito del contribuente, poiché determinata sulla base di un campione significativo di prodotti classificati in categorie omogenee, quindi su dati obiettivi costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti, nel difetto di prova contraria da parte del contribuente; - ricorre a questa Corte l’IRACI con atto affidato a due motivi illustrati da memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Considerato che: Cons. Est. Roberto Succio - il ricorrente ha depositato istanza con la quale ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022 ed ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del comma 10 della predetta disposizione;

P.Q.M.

dispone la sospensione del processo e rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione della stessa alla Quinta Sezione civile di