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Ordinanza — n. 31391/2022 — snciv Generato dall'IA

Criminal lawyer fee dispute dismissed from Appeal Court; competence belongs to the last merit tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31391/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the Appeal Court's order declaring itself incompetent to hear a criminal lawyer's fee dispute. The lower court incorrectly applied special summary procedures and assigned jurisdiction to itself based on the finality of its decision. The Court ruled that such fee claims in criminal proceedings must follow ordinary or specific summary rules before the tribunal that last decided the merits, not the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. n. 150/2011; Art. 28 l. n. 794/1942: Claims for professional fees by lawyers in criminal proceedings do not follow the special summary procedure of Art. 14 d.lgs. n. 150/2011 but are subject to ordinary or specific summary rules before the tribunal that last decided the merits.

Parole chiave

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criminal lawyer fees jurisdiction competence summary procedure rules professional compensation civil procedure code compensazione della differenza compensazione della rendita riposo compensativo

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. n. 150/2011
- art. 14 d.lgs. n. 150/2011 può essere utilizzato esclusivamente per le attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali;
Art. 28 l. n. 794/1942
150/2011 e all'art. 28 della legge n.
Art. 702-bis c.p.c.
25938/2018, il ritosommario collegiale ex art. 702 bis C.P.C.
art. 702 bis C.P
25938/2018, il ritosommario collegiale ex art. 702 bis C.P.C.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
- art. 14 d.lgs. n. 150/2011 può essere utilizzato esclusivamente per le attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali;
art. 50 cod. proc. civ
Pertanto, il ricorso per regolamento va accolto, con conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Salerno che, previa riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ., provvederà anchein ordine alle spese del presente giudizio.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, 11/03/2021, n. 6817
Cass. SU, 19/02/2020, n. 4247
Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20293
641561 - 01; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20293, Rv.
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Testo completo

.702 ter C.P.C. con cui dichiarava l a propria incompetenza per esserecompetente a decidere la Corte d'Appello osservando che:

a) secondo iprincipi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 448512018,ribaditi con l'ordinanza delle stesse Sezioni Unite n. 25938/2018, il ritosommario collegiale ex art. 702 bis C.P.C. - art. 14 d.lgs. n. 150/2011 può essere utilizzato esclusivamente per le attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali;

b) qualora le parti abbiano introdotto il giudizio con rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, le domande relative a prestazioni giudiziali in materia penale continuano ad essere soggette alrito ordinario e, pertanto, non vanno dichiarate inammissibili, bensìtrasformate e trattate nelle forme ordinarie; C) conseguentemente la presente controversia doveva essere riqualificata in termini di rito sommario codicistico, rimesso alla competenza monocratica;

d) doveva inoltre essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in applicazione del principio, enunciato dalle Sezioni Unite (Cass. Su 19/2/2020 n. 42477), secondo cui, nel caso in cui il professionista, agendo ai sensidell'art. Ric. 2021n. 29628 sez. S2 - ud. 22/09/2022 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasio gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito cheha deciso per ultimo la causa;

e) nel caso di specie, la competenza adecidere spettava pertanto alla Corte d'Appello quale ultimo ufficio giudiziario di merito ad aver conosciuto della controversia nella quale il ricorrente aveva prestato la propria attività professionale.

4. L'avv. Franco propone istanza di regolamento necessario di competenza (notificata 1'11 novembre 2021) affidata ad un unico motivo,con il quale chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Salerno.

5. Parte resistente non si è costituita.

6. L’ufficio della Procura Generale nella persona del sostituto Procuratore generale dottoressa Paola D’Ovidio ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RILEVATO CHE 1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione delle norme sulla competenza, in relaz ione all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e all'art. 28 della legge n. 794/1942, in quanto il procedimento speciale indicato dalle richiamate norme di legge (e la conseguente competenza funzionale della Corte di Appello ritenuta dal Tribunale) non sarebbe applicabile ai compensi professionali degli avvocati in sede penale.

2. Il ricorso è fondato.

3. Come evidenziato dal Procuratore Generale, t rattandosi di una controversia introdotta con ricorso aisensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 150/2021 per vedere riconosciuto il compenso professionale relativo ad attività prestata in più gradi di un giudizio Ric. 2021n. 29628 sez. S2 - ud. 22/09/2022 penale, correttamente il Tribunale adito ha ritenuto di riqualificare il giudizio "in termini di rito sommario codicistico rimesso alla competenza monocratica", atteso che l'art. 14 cit. prevede che i l procedimento sommario speciale i vi dettato si applichi alle sole controversie di cuial l 'art. 28 della legge n. 794/1942, che attiene ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile.

Tale principio è stato in più occasioni ribadito dalla Supr ema Corte, da ultimo precisando che ilprocedimento previsto dagli ar t. 28 e ss. della l.n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorar i di avvocato non è applicabile per i compensi inmateria penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinatodalla menzionata legge: in tali ipotesi, il rito ordinario di cognizione, che èil solo consentito per le prestazioni penali, prevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimento va def i nito con sentenza, soggetta all’appello e non al ricorso straordinario per c assazione." (Cass.

Sez. 2, 27/09/2016, n. 19025, Rv. 641561 - 01; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20293, Rv. 577705 -01).

4. La corretta riqualificazione operata dal Tribunale di Salerno avrebbeperò imposto il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio dinanziallo stesso Tribunale in composizione monocratica, secondo le regole delrito sommario codicistico (soggetto, tra l'altro, ad un ben diverso regime impugnatorio), dovendo conseguire alla inapplicabilità del rito sommario speciale previsto dal menzionato art. 14, l'inapplicabilità del relativoregime processuale, anche con riferimento all'individuazione del giudicecompetente ed al correlato orientamento giurisprudenziale formatosi con particolare riferimento alle ipotesi in cui la domanda si riferisca a compensi professionali relativi all'intera attivitàsvolta in più gradi del giudizio.

Ric. 2021n. 29628 sez. S2 - ud. 22/09/2022 Al riguardo non può che richiamarsi il principio di diritto recentemente espresso da Cass. Sez. 6 - 2, 11/03/2021, n. 6817, Rv. 660853 - 01, secondo cui la controversia avente ad oggetto la richiesta di li quidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale (nella specie dellaparte civile) non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario dicui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all' art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art.702-bis c.p.c. innanzi al T ribunale in com p osizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio , essendo l’i mmediato ricorso per c assazione limitato alle decisionirese ai sensi dell' art. 14 cit. 5.A tale principio non si è attenuta l'ordinanza impugnata, la quale è pervenuta ad individuare la competenza della Corte d'Appello richiamando impropriamente Cass.

SU, 19/02/2020, n. 4247, Rv. 657193: invero, quest'ultima pronuncia ha, sì, ritenuto competente l'ufficiogiudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa qualora sia richiesto il pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, ma ciò esclusivamente nel caso in cui si tratti diprocedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti diavvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942 (ossia per prestazioni rese in un giudizio civile), ed il professionista abbia agito ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, ipotesi nella specie esclusa dalla stessa ordinanza impugnata.

6. Il collegio condivide le conclusioni del procuratore generale. Ric. 2021n. 29628 sez. S2 - ud. 22/09/2022 7. Pertanto, il ricorso per regolamento va accolto, con conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Salerno che, previa riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ., provvederà anchein ordine alle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di regolamento. Fissa il termine di cui all'art. 50 cod. pr