Court allows appeal against administrative claim dismissal, ruling one-year judicial filing deadline applies to Guarantee Fund benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's decision declaring the administrative claim time-barred and remanded the case for retrial. The appellant argued that the one-year deadline for judicial action should not apply to her claim against the Guarantee Fund for unpaid wages, citing a specific administrative timeline. The court held that this statutory deadline is mandatory and public order, running from the exhaustion of administrative remedies regardless of the administrative body's tardiness, thus validating the appellant's filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 d.p.r. 639/1970; Art. 2 d.lgs. 80/1992: The one-year deadline for initiating judicial action applies to claims against the Guarantee Fund for temporary treatment benefits and runs from the exhaustion of administrative remedies, without extension for administrative delays.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23632-2021 proposto da: FERRARO SABRINA , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato AGOSTINO DESSY; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO TRIOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - Ric. 2021 n. 23632 sez.
ML -ud. 12-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 32/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata l' 11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 11 marzo 2021, la Corte d’appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile per decadenza la domanda di Sabrina Ferraro, dipendente di Vol 2 s.r.l. ammessa allo stato passivo del suo Fallimento, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bisn. 1 c.c., in particolare per il credito di € 3.250,49 a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione (maggio, giugno e luglio 2010), di accertamento del proprio diritto al pagamento dal Fondo di Garanzia delle suindicate mensilità, ai sensi dell’art. 2 d.lg. 80/1992: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta;
2. essa ha ritenuto la lavoratrice decaduta, avendo presentato la domanda in via amministrativa il 15 marzo 2012, per la decorrenza dell’anno dalla scadenza dei novanta giorni, successivi (15 novembre 2012) alla data di proposizione del ricorso della lavoratrice medesima al Comitato provinciale (il 7 agosto 2012), essendone intervenuta la pronuncia il 9 gennaio 2013; così essendo maturata la decadenza il 15 novembre 2013, prima del deposito del ricorso giudiziale il 7 gennaio 2014;
3. con atto notificato il 9 settembre 2021 la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. Ric. 2021 n. 23632 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.p.r. 639/1970, nel testo sostituito dall’art. 4, primo comma d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992, per esclusione della propria decadenza dal diritto ad ottenere la prestazione a carico del Fondo di Garanzia, a titolo di ultime tre mensilità, per l’introduzione del giudizio (con ricorso depositato il 7 gennaio 2014) entro il termine di un anno e trecento giorni, stabilito a pena di decadenza quale ipotesi di chiusura nel caso di tardività della decisione sul ricorso in via amministrativa (come nel caso di specie, in quanto resa il 9 gennaio 2013 anziché 5 novembre 2011) il 7 agosto 2012, dalla data (15 marzo 2012) di presentazione della domanda in via amministrativa (primo motivo);
2. esso è fondato; 3.questa Corte ha affermato che il termine annuale per la proposizione dell’azione giudiziale è applicabile anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" ai sensi dell’art. 24 l. 88/1989, richiamato dall’art. 47, terzo comma d.p.r. 639/1970 (Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); che esso decorre dall’esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, nel termine di trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall’art. 7 l. 533/1973 e di centottanta giorni previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall’art. 46, quinto e sesto comma l. 88/1989 dalla presentazione delle domande amministrative all'Inps: senza possibilità di deroga per effetto di un’eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa o di una decisione del ricorso tardivamente proposto, in quanto circostanze inidonee a far slittare la Ric. 2021 n. 23632 sez.
ML -ud. 12-10-2022 -4- decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. s.u. 29 maggio 2009, n. 12718; Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992; Cass. 8 febbraio 2022, n. 4044); 3.1. nel caso di specie, il termine di decadenza non è decorso, essendo stata presentata la domanda in via amministrativa il 15 marzo 2012 e il giudizio introdotto (con ricorso depositato il 7 gennaio 2014), entro il termine di un anno e trecento giorni;
4. la ricorrente deduce inoltre violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 80/1992, per il mancato pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione (maggio, giugno e luglio 2010), tenuto conto del periodo di sospensione in CIGS, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro con la società poi fallita, per proprie dimissioni, il 29 settembre 2010 (secondo motivo);
5. esso è assorbito;
6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari –sezione distaccata di Sassari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte