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Ordinanza — n. 31380/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against solidary liability judgment, ruling execution title against association lacks effect against third party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31380/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the heirs of Dino Santo Perrone against a lower court judgment establishing his solidary liability. The lower court found Perrone liable because he acted as the decision-making authority for the unrecognized association ACAI and signed a dismissal letter. The Court ruled that a judgment title obtained solely against the association does not automatically have enforceable effect against a third party held solidarily liable under Article 38 of the Civil Code, requiring a separate proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.c.; A judgment title obtained exclusively against an unrecognized association lacks enforceable effect against a third party held solidarily liable, necessitating a separate proceeding to establish such liability.

Parole chiave

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solidary liability unrecognized association enforceable title Article 38 Civil Code separate proceeding responsabilità per debiti ereditari responsabilità dell'azionista assegnatario

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.c.
Art. 380bis c.p.c.
art. 38 c.c
art. 380bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 aprile 2017, n. 8752
38, secondo comma c.c., per colui che agisca in nome e per conto dell’associazione non soltanto in virtù della mera titolarità di rappresentanza dell’associazione, ma dell’attività negoziale effettivamente svolta, con relativo onere probatorioa carico di chi la invochi (Cass. 4 aprile 2017, n. 8752;
Cass. 9 luglio 2020, n. 14465
Cass. 15 maggio 2019, n. 12714
Cass. 7 dicembre 2020, n. 27959
Cass. 7 dicembre 2020, n. 27959).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25559-2021 proposto da: PERRONE MARIA LUISA, PERRONE ADELE, PERRONE ANNA MICHELA, nella qualità di eredi di PERRONE DINO SANTO, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA AMERIGO VESPUCCI 34, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CECERE, rappresentate e difense dall'avvocato ROBERTO COPPOLA; -ricorrenti - contro MANNOCCHI LUCILLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CALCAGNI, che la rappresenta e difende; BERNARDUCCI ALEANDRO, PICCINI GERMANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARANTO 44, presso lo Ric. 2021 n. 25559 sez.

ML -ud. 12-10-2022 -2- studio dell'avvocato GIOVANNI CALCAGNI, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - contro CIPOLLETTI LOREDANA, PELLEGRINI CRISTINA; -intimate - avverso la sentenza n. 1820/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositatail 06/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 6 maggio 2021, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 38 c.c., di Dino Santo Perrone (rigettandone l’opposizione all’esecuzione promossa nei suoi confronti da Lucilla Mannocchi, con intervento in base ad autonomi titoli esecutivi delle lavoratrici Cristina Pellegrini, Loredana Cipolletti e degli avvocati Aleandro Bernarducci e Germana Piccini, per le spese liquidate nei giudizi in loro diretto favore; oltre che l’appello incidentale condizionato del medesimo opponente), per l’attività negoziale da lui posta in essere quale Commissario Straordinario dell’associazione non riconosciuta ACAI (Associazione Cristiana Artigiani Italiani);

2. la Corte territoriale ha ritenuto che Lucilla Mannocchi avesse correttamente proceduto a pignoramento presso terzi nei confronti del Perrone, avendo egli firmato la lettera di licenziamento intimato nei suoi Ric. 2021 n. 25559 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- confronti e poi dichiarato illegittimo, con condanna di ACAI al pagamento di € 43.425,63;

3. in particolare, essa ha ravvisato l’assolvimento dell’onere probatorio dalla lavoratrice nella deduzione dell’atto di licenziamento quale atto dispositivo di Perrone idoneo a radicarne la responsabilità solidale, in quanto titolare del potere decisionale dell’ente, avendo assunto tutti i poteri e doveri di Presidente dell’Associazione. Sicché, egli è stato ritenuto solidalmente responsabile per l’attività negoziale posta in essere in nome e per conto di ACAI;

4. con atto notificato il 14 ottobre 2021, Anna Michela, Maria Luisa e Adele Perrone, quali eredi di Dino Santi Perrone, nelle more deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui Lucilla Mannocchi e gli avvocati Aleandro Bernarduccie Germana Piccini hanno resistito con distinti controricorsi (la prima singolarmente e gli altri due insieme), a ministero di medesimo difensore. CONSIDERATO CHE 1. le ricorrenti deducono, nella qualità, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la mancanza di un titolo esecutivo nei confronti del loro dante causa a titolo universale Dino Santo Perrone, in assenza di un accertamento in ordine al suo effettivo compimento di attività negoziale, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il titolo formatosi contro la sola associazione potesse essere posto in esecuzione anche nei confronti del predetto, in base ad un’estensione automatica di efficacia esecutiva non prevista (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., per mancanza di prova di una concreta attività svolta dal loro de cuiusin nome e nell’interesse dell’associazione, non potendo la responsabilità Ric. 2021 n. 25559 sez.

ML -ud. 12-10-2022 -4- solidale discendere dalla mera titolarità della rappresentanza dell’ente (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. al di là della formulazione della rubrica, rilevando piuttosto il contenuto del motivo risultante dal suo tenore complessivo e non già la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862; Cass. 10 febbraio 2021, n. 3263), l’oggetto della prima censura riguarda il mancato accertamento in concreto, nel giudizio di cognizione esitato nel titolo esecutivo (come accertato nel caso di specie dalla sentenza di primo grado, nella parte trascritta subC di pg. 6 del ricorso) e non nel giudizio di opposizione all’esecuzione, della responsabilità, accessoria rispetto a quella dell’associazione, del soggetto che abbia agito nel suo nome ed interesse (in particolare all’ultimo capoverso di pg. 9 del ricorso); 3.1. ribadita la sussistenza della responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38, secondo comma c.c., per colui che agisca in nome e per conto dell’associazione non soltanto in virtù della mera titolarità di rappresentanza dell’associazione, ma dell’attività negoziale effettivamente svolta, con relativo onere probatorioa carico di chi la invochi (Cass. 4 aprile 2017, n. 8752;

Cass. 9 luglio 2020, n. 14465), occorre dare atto che la Corte territoriale ha accertato l’effettivo espletamento dell’attività negoziale posta in essere da Perrone, con l’intimazione del licenziamento quale atto estintivo del rapporto, in quanto titolare del potere decisionale in nome e per conto dell’associazione, espresso con la risoluzione del rapporto (all’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza); Ric. 2021 n. 25559 sez. ML -ud. 12-10-2022 -5- 3.2. tuttavia, non si estende automaticamente all'eventuale soggetto, responsabile in via solidale ai sensi dell'art. 38 c.c., l’efficacia esecutiva del titolo, che si sia formato contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, inproprio, anche il suddetto, al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso (Cass. 15 maggio 2019, n. 12714;

Cass. 7 dicembre 2020, n. 27959). La prima sentenza citata in motivazione ha, in particolare, affermato: “Il creditore dell'associazione non riconosciuta, se intende valersi della disposizione di cui all'art. 38 c.c., potrà convenire, nel giudizio di cognizione diretto a ottenere il titolo esecutivo, insieme all'associazione, il soggetto che pretende obbligato in solido con la stessa, in proprio, chiedendo accertarsi la sua responsabilità solidale, onde ottenere la condanna sia dell'associazione che del soggetto solidalmente responsabile per la relativa obbligazione, ai sensi dell'art. 38 c.c. (allegando e provando in giudizio, naturalmente, che sussistono i presupposti per siffatta responsabilità).

In caso contrario, se il giudizio di cognizione si svolge esclusivamente nei confronti dell'associazione (e quindi non ha - e n on può avere - ad oggetto l'accertamento dei presupposti per la sussistenza della responsabilità personale accessoria del soggetto che abbia agito per la stessa), il titolo esecutivo che si formerà all'esito del giudizio di cognizione avrà efficacia esecutiva esclusivamente contro l'associazione … Per ottenere un titolo esecutivo efficace anche contro il preteso responsabile, sarà dunque necessario in tale ipotesi un ulteriore giudizio di cognizione da promuovere direttamente contro lo stesso ”);

4. le ricorrenti deducono inoltre l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l’erroneo assunto della Corte territoriale di tardività della censura proposta in appello relativa all’onere di preventiva escussione del patrimonio dell’associazione, invece dedotta anche nel ricorso in opposizione (terzo motivo);

5. esso è assorbito; Ric. 2021 n. 25559 sez. ML -ud. 12-10-2022 -6- 6. pertanto, il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la reg