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Ordinanza — n. 31377/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against administrative dismissal, ruling one-year deadline for judicial action was not missed due to procedural timeline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31377/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's dismissal of the appeal, ruling that the one-year deadline for filing a judicial action had not expired. The appellant argued that the administrative procedure's timeline should reset the deadline, but the court held that statutory deadlines are rigid and do not extend due to administrative delays. Consequently, the court granted the appeal, quashed the lower judgment, and remanded the case for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 47 d.p.r. 639/1970; Art. 2 d.lgs. 80/1992: The one-year deadline for initiating judicial action regarding temporary benefit payments expires one year and three hundred days after the administrative request, regardless of administrative delays, as these terms are mandatory and cannot be extended by party conduct.

Parole chiave

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statutory limitation period administrative procedure delay temporary benefit payments mandatory time limits judicial action filing decadence rules remand for retrial retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 47 d.p.r. 639/1970
il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.p.r. 639/1970, nel testo sostituito dall’art.
Art. 2 d.lgs. 80/1992
Art. 7 l. 533/1973
19992); che esso decorre dall’esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, nel termine di trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall’art. 7 l.
Art. 46 l. 88/1989
533/1973 e di centottanta giorni previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall’art. 46, quinto e sesto comma l.
art. 47 d.p.r. 639/1970
il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.p.r. 639/1970, nel testo sostituito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992
Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992; Cass.
Cass. s.u. 29 maggio 2009, n. 12718
Cass. 8 febbraio 2022, n. 4044
19992; Cass. 8 febbraio 2022, n. 4044); 3.1.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26587-2021 proposto da: PALA FAUSTO , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato AGOSTINO DESSY; -ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587; -intimato- avverso la sentenza n. 23/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

Ric. 2021 n. 26587 sez. ML -ud. 12-10-2022 -2- RILEVATOCHE 1. con sentenza 4 maggio 2021, di inammissibilità per decadenza della domanda di Francesco Pala, dipendente di Vol 2 s.r.l. ammesso allo stato passivo del suo Fallimento, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bisn.1 c.c., in particolare per il credito di € 4.238,42 a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione (maggio, giugno e luglio 2010), di accertamento del proprio diritto al pagamento dal Fondo di Garanzia delle suindicate mensilità, ai sensi dell’art. 2 d.lg. 80/1992: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta;

2. essa ha ritenuto il lavoratore decaduto, avendo presentato la domanda in via amministrativa il 15 marzo 2012, per la decorrenza dell’anno dalla scadenza dei novanta giorni, successivi (15 novembre 2012) alla data di proposizione del ricorso del lavoratore medesimo al Comitato provinciale (il 7 agosto 2012), essendone intervenuta la pronuncia il 9 gennaio 2013; così essendo maturata la decadenza il 15 novembre 2013, prima del deposito del ricorso giudiziale il 7gennaio 2014;

3. con atto notificato il 3 novembre 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazionecon due motivi, mentre l’Inps intimato non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.p.r. 639/1970, nel testo sostituito dall’art. 4, primo comma d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992, per esclusione della propria decadenza dal diritto ad ottenere la prestazione a carico del Fondo di Garanzia, a titolo di ultime tre mensilità, per l’introduzione del giudizio (con ricorso depositato il 7 gennaio 2014) entro il termine di un anno e trecento giorni, stabilito a pena di decadenza quale ipotesi di chiusura nel caso di tardività della decisione sul ricorso in via amministrativa (come nel caso Ric. 2021 n. 26587 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- di specie, in quanto resa il 9 gennaio 2013 anziché 5 novembre 2011) il 7 agosto 2012, dalla data (15 marzo 2012) di presentazione della domanda in via amministrativa (primo motivo);

2. esso è fondato; 3.questa Corte ha affermato che il termine annuale per la proposizione dell’azione giudiziale è applicabile anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" ai sensi dell’art. 24 l. 88/1989, richiamato dall’art. 47, terzo comma d.p.r. 639/1970 (Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); che esso decorre dall’esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, nel termine di trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall’art. 7 l. 533/1973 e di centottanta giorni previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall’art. 46, quinto e sesto comma l. 88/1989 dalla presentazione delle domande amministrative all'Inps: senza possibilità di deroga per effetto di un’eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativao di una decisione del ricorso tardivamente proposto, in quanto circostanze inidonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. s.u. 29 maggio 2009, n. 12718;

Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992; Cass. 8 febbraio 2022, n. 4044); 3.1. nel caso di specie, il termine di decadenza non è decorso, essendo stata presentata la domanda in via amministrativa il 15 marzo 2012 e il giudizio introdotto (con ricorso depositato il 7 gennaio 2014), entro il termine di un anno e trecento giorni; Ric. 2021 n. 26587 sez. ML -ud. 12-10-2022 -4- 4. il ricorrente deduce inoltre violazione e falsa applicazione dell’art.2 d.lgs. 80/1992, per il mancato pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione (maggio, giugno e luglio 2010), tenuto conto del periodo di sospensione in CIGS, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro con la società poi fallita, per proprie dimissioni, il 29 settembre 2010 (secondo motivo);

5. esso è assorbito;

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari –sezione distaccata di Sassari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello