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Ordinanza — n. 31364/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31364/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31364/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4945/2021 R.G. proposto da NUCCI RAOUL GIUSEPPE, SCIOSCIA PASCAL, elettivamente domiciliati in Roma , Viale dei Primati Sportivi 19, presso lo studio dell’avvocato Michela Scafetta che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende e x lege -controricorrenti- avverso la sentenza d ella Corte d'appello di Roma n. 3303/2020 depositata il 8.7.2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.10.2022 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31364/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il motiv o, inerente la disciplina introdotta con il d.lgs. 368/1999, è manifestamente infondato secondo la giurisprudenza di questa Corte, che non offre argomenti per modifica re e quindi inammissibile exart.360 bis c.p.c. La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti.

Parole chiave

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perizia medica superata istanza tardiva di restituzione dei termini restituzione speciale termini di ricorso accertamento medico incompleto mercede del perito
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4945/2021 R.G. proposto da NUCCI RAOUL GIUSEPPE, SCIOSCIA PASCAL, elettivamente domiciliati in Roma , Viale dei Primati Sportivi 19, presso lo studio dell’avvocato Michela Scafetta che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende e x lege -controricorrenti- avverso la sentenza d ella Corte d'appello di Roma n. 3303/2020 depositata il 8.7.2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.10.2022 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 8.7.2020 la Corte di appello di Roma ha respinto, a spese compensate, l’appello proposto dai dottori Raoul Giuseppe Nucci e Pascal Scioscia, medici specializzati nel periodo tra il 1992 e il 2006,e ha confermato la sentenza del 15.7.2015 del Tribunale di Roma che aveva respinto la loro domanda tesa a ottenere la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di somme a titolo risarcitorio per ritardata attuazione delle direttive comunitarie in tema di specializzazioni mediche, sia per remunerazione inadeguata, sia per la mancata rivalutazione periodica.

2. Avverso lapredetta sentenza del 8.7.2020, non notificata, con atto notificato il 8.2.2021 ha nno proposto ricorso per cassazionei dottori Nucci e Scioscia, svolgendo due motiv i. Si sono costituite con controricorso le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso. E’ stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della direttiva n.93/16 e degli artt, da 37 a 39 e 46 del d.lgs. 368 del 1999 nonché dell’art.6 del d.lgs. 257 del 1991.

Il motiv o, inerente la disciplina introdotta con il d.lgs. 368/1999, è manifestamente infondato secondo la giurisprudenza di questa Corte, che non offre argomenti per modifica re e quindi inammissibile exart.360 bis c.p.c. La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti.

Tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei,atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica (Sez.

L, n. 4449 del 23.2.2018, Rv. 647457 – 02; Sez. 6 - 3, n. 6355 del 14.0.2018 Rv. 648407 - 01; Sez. 6 - 3, n. 13445 del 29.05.2018 Rv. 648963 – 01; Sez. 6 - 3, n. 14168 del 24 . 05 . 2019 Rv. 653939 -01) 4. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di legge con riferimento all’art.7 del d.l. 384 del 1992 convertito con modificazioni nella legge 438 del 1992 e dell’art.32, comma 12, della legge 449 del 1997 con disposizione confermata dall’art.36, comma 1,della legge 289 del 2002. Anche il secondo motivo, con ci si duole della mancata indicizzazione, appare manifestamente infondato secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte.

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato. (Sez.

L, n. 9104 del 01.04.2021, Rv. 660868 – 01; Sez. L, n. 18670 del 27.07.2017, Rv. 645008 – 02; Sez. L, n. 11565 del 26.05.2011, Rv. 617321 – 01; Sez. U, n. 29345 del 16.12.2008, Rv. 605945 – 01).

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e i ricorrenti debbono essere condannati alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna i ricorrent i al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons