Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31362/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prescription statute of limitations for medical training grants. The court rejects the argument that the ten-year period started later.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31362/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the ten-year statute of limitations for the medical training grant had already expired. The plaintiffs argued the limitation period began in 2011 following a specific Supreme Court decision, but the court held it started in 1999 upon the entry into force of the relevant law. Consequently, the claim was dismissed as manifestly unfounded based on established case law regarding the prescription timeline.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 bis c.p.c.; The right to compensation for delayed transposition of EU directives regarding medical training grants is subject to a ten-year limitation period that begins on the date the enabling law enters into force, not on the date of a subsequent judicial interpretation.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations prescription period medical training grants EU directive transposition inadmissible appeal limitation start date civil procedure code restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 bis c.p.c.
Art. 380 bis cod.proc.civ.
d.lgs. 257 del 1991
I dottori indicati in epigrafe, medici specializzati anteriormente al d.lgs. 257 del 1991 hanno convenuto le Amministrazioni in epigrafe dinanzi al Tribunale di Roma lamentando il mancato recepimento delle Direttive CEE 75/363 e 82/76 e la mancata fruizione della borsa di studio ai sensi del d.lgs.
Direttive CEE 75/363 e 82/76
257 del 1991 hanno convenuto le Amministrazioni in epigrafe dinanzi al Tribunale di Roma lamentando il mancato recepimento delle Direttive CEE 75/363 e 82/76 e la mancata fruizione della borsa di studio ai sensi del d.lgs.
legge n. 370 del 1999

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6-3, n. 16452 del 19.06.2019
Sez. 6-3, n. 6606 del 20.03.2014
Sez. 3, n. 1589 del 24.01.2020
Sez. 3, n. 23568 del 11.11.2011
656585 – 01 ; Sez. 3, n. 23568 del 11.11.2011, Rv.
Sez. 3, n. 17868 del 31.8.2011
620295 - 01 Sez. 3, n. 17868 del 31.8.2011, Rv.
Sez. 3, n. 10813 del 17.5.2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5662/2021 R.G. proposto da BENCINI CLAUDIO, BOARO ENRICO, BOGLIUN GRAZIELLA, BUSELLU GIAMPIERO, CAPONE VIRGINIA PAOLA GIOVANNA, CHECCACCI GUIDO, CHIESA FEDERICO, CONTE GIUEPPE GIACOMO, FERRI ROBERTO GIULIANO, FORTE GIANPAOLO, GALLUCCIO GABRIELE, GALZIGNATO GIANCARLO, GIOVAGNOLI SIMONETTA, LENTI MASSIMO, MARSANO LUIGINA AURELIA, MARTINENGO PATRIZIA, MENCACCI ANTONELLA, MORELLI NICOLA, ORLANDI MARIA CARMELA, SCIAUDONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Roma Via Antonio Bertoloni 55, presso lo studio dell’avvocato Cristiano Castrogiovanni che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3746/2020 depositata il 23.7.2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.10.2022 dal ConsigliereUmberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA 1. I dottori indicati in epigrafe, medici specializzati anteriormente al d.lgs. 257 del 1991 hanno convenuto le Amministrazioni in epigrafe dinanzi al Tribunale di Roma lamentando il mancato recepimento delle Direttive CEE 75/363 e 82/76 e la mancata fruizione della borsa di studio ai sensi del d.lgs. 257 del 1991. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione, accogliendo le eccezioni sollevate dalle parti convenute.

2. Con sentenza del 23.7.2020 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello con aggravio di spese.

3. Con ricorso notificato il 17.2.2021 i ricorrenti hanno impugnato la predetta sentenza con unico motivo con cui contestano il decorso della prescrizione decennale e sostengono che il diritto all’indennizzo per i medici specializzandi, iscritti a corsi anteriori al 1991, aveva iniziato a decorrere solo a partire dal 17.5.2011, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza della Cassazione n.10813 del 2011.

4. E’ stata proposta ai sensi dell’art.380 - bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.Il primo motivo, in tema di prescrizione, è manifestamente infondato secondo la giurisprudenza di questa Corte e quindi inammissibile ex art .360 bisc.p.c.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il motivo è manifestamente infondato ex art.360 bis c.p.c. secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non offre validi argomenti per dissentire. Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. (Sez. 6- 3, n. 16452 del 19.06.2019, Rv. 654419 – 01;

Sez. 6 - 3, n. 6606 del 20.03.2014, Rv. 630184 – 01; Sez.3 , n. 1589 del 24 . 01 . 2020,Rv. 656585 – 01 ; Sez. 3, n. 23568 del 11.11.2011, Rv. 620295 - 01 Sez. 3, n. 17868 del 31.8.2011, Rv. 619358 – 01 ; Sez.3, n. 10813 del 17 .5. 2011 , Rv. 617337 - 01) ) 7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e i ricorrenti debbono essere condannati alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna i ricorrenti al pagamento, in favore de i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5 .100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 11.10.2022 nella camera di consiglio