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Ordinanza — n. 31317/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against appellate court error in calculating legal costs based on incorrect value brackets.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31317/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court partially allowed Natcor SRL's cassation appeal against the Court of Appeal of Venice's decision. Natcor argued the lower court incorrectly assigned the case to a higher value bracket for legal costs, whereas the actual value fell into a lower range. The Court rejected the second ground regarding the number of procedural phases but found merit in the first, ordering a recalculation of costs based on the correct value bracket.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 14 D.Lgs. 113/2002: The Supreme Court corrects lower court errors in assigning value brackets for legal costs when the actual case value falls into a lower range than erroneously applied.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Legal Costs Calculation Value Bracket Error Cassation Appeal Procedural Phases spese di difesa onorari legali indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
55/2014 in relazione all'art. 360, co.
Art. 14 D.Lgs. 113/2002
23082 del 18/8/2021); tale valore la stessa società appellante ha peraltro dichiarato, sia pure ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 d.lgs.
Art. 4 D.M. 55/2014
Art. 350 c.p.c.
art. 380bis c.p
civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; la ricorrente ha depositato memoria.
art. 1284 c.c
art. 14 d.lgs. 113/2002
23082 del 18/8/2021); tale valore la stessa società appellante ha peraltro dichiarato, sia pure ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 d.lgs.
art. 437 c.p
55/2014 in relazione all'art. 437 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 29420 del 13/11/2019
Cass., 29420 del 13/11/2019; vedi anche Cass., n.
Cass., n. 23082 del 18/8/2021
Cass., 29420 del 13/11/2019; vedi anche Cass., n. 23082 del 18/8/2021); tale valore la stessa società appellante ha peraltro dichiarato, sia pure ai sensi e per gli effetti dell'art.
Cass., 27/8/2019 n. 21743
Cass., 6/10/2021 n. 27056
Cass., 6/10/2021 n. 27056; Cass., n.
Cass., n. 14483 del 26/5/2021
27056; Cass., n. 14483 del 26/5/2021; Cass., n.
Cass., n. 8703 del 2022
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 16833-2021 proposto da: NATCOR SRL, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avvocato GUIDO MARIA FRACASSO ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 271, presso lo studio dell'avvocato MARIA PALOMBA, pec: Quidomaria.fracasso@ordineavvocativicenza.it nnariapalomba@ordineavvocatiroma.org - ricorrente- contro MARTINI ANNA e ZOPPINI LUCA; - intimati - avverso la sentenza n. 424/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANNA MOSCARINI.

Rilevato che: la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 424 del 9/4/2021, ha rigettato gli appelli, principale ed incidentale, proposti contro la sentenza di primo grado pronunciata tra la società Natcor s.r.l. e Anna Martini e Luca Zoppini e, per l'effetto ha compensato le spese tra l'appellante Natcor e Luca Zoppini ed ha condannato l'appellante a pagare, in favore dell'appellata Anna Martini, le spese del grado di appello, liquidate nella misura di C 9.515,00 oltre accessori e spese generali; avverso la sentenza la società Natcor s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; nessuno ha resistito al ricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 14 e 112 c.p.c. e 5 D.M. n. 55/2014 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente Natcor srl lamenta che l'impugnata sentenza abbia errato nell'individuare lo scaglione di valore della causa ai fini della corretta liquidazione della condanna alle spese, come del resto desumibile dalla nota spese da essa versata in atti e non contestata dalla controparte;nella specie la società attualmente ricorrente ha agito in primo grado chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti e delle rispettive quote dell'imposta di registro maturate e versate dalla locatrice, oltre interessi e spese stragiudiziali; il Tribunale, previa compensazione dell'importo di C 15.000, domandatk da Luca Zoppini, ha condannato i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di C 28.945,73 oltre interessi a titolo di canoni; la Natcor s.r.l. in sede di appello ha chiesto la condanna degli appellati al pagamento dell'ulteriore somma di C 15.000 a titolo di canoni di locazione non pagati e di imposta di registro non rimborsata sostenendo l'inesistenza del credito vantato dal convenuto e, quindi, l'infondatezza della domanda di compensazione dallo stesso proposta, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. computati anche sulla somma liquidata con la sentenza di primo grado; non vertendosi nella specie sul rapporto di locazione ma solo sul mancato pagamento dei canoni e spese di registro, trattandosi di spese relative al giudizio di second grado, cp_nclusosi con il rigetto del gravame, il valore, anche avel tini t: :a r; i a* alla regola di cui all'art. 5 del DM Nov'x Cime.14.1-4 n. 55/2014, è pari all'importo clzeal~t1, e /dunque, nella specie, a quanto preteso in sede di gravame, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione (arg. ex.

Cass., 29420 del 13/11/2019; vedi anche Cass., n. 23082 del 18/8/2021); tale valore la stessa società appellante ha peraltro dichiarato, sia pure ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 d.lgs. 113/2002 e successive modifiche, in C 22.458,93; ne consegue che erroneamente la corte di merito ha fatto riferimento per la liquidazione delle spese di secondo grado in favore di Anna Martini allo scaglione da C 26.000,01 ad C 52.000 anziché a quello da C 5000,01 ad C 26.000, evidenziandosi pure che la stessa Martini aveva richiesto, con la nota spese all'epoca depositata, l'importo di C 5.532,00 a titolo di compensi, parametrati, all'evidenza, ai valori medi dello scaglione da ultimo indicato; con il secondo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.M. 55/2014 in relazione all'art. 437 c.p.c. e all'art. 360 co. n. 3 c.p.c.- la ricorrente lamenta che, nella liquidazione delle spese, siano state considerate le quattro fasi di attività della Tabella 12 del DM 55/2014 anziché le sole tre fasi effettivamente svolte, cioè quella di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, senza alcun svolgimento di fase istruttoria o di trattazione; il motivo è infondato; ea sentenza impugnata si inscrive nel consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale la fase di trattazione è ineludibile in appello, come risulta anche dal testo dell'art.350 c.p.c., e non può essere omessa ove sia mancata una fase istruttoria vera e propria; 41 Collegio, pertanto, intende dare continuità al suindicato indirizzo giurisprudenziale (Cass., 27/8/2019 n. 21743;

Cass., 6/10/2021 n. 27056; Cass., n. 14483 del 26/5/2021; Cass., n. 8703 del 2022), e dispone conseguentemente il rigetto del motivo; conclusivamente il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione e, non sussistendo elementi di fatto da accertare, la causa è decisa nel merito con la condanna della società Natcor s.r.l. a pagare, in favore di Anna Martini, le spese del giudizio di appello liquidate tenendo conto dei valori medi dello scaglione da C 5.000,01 ad C 260.000, in C 5.532,00 oltre accessori e spese generali; la domanda di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata in parte è inammissibile in questa sede; sono compensate le spese tra la ricorrente e Luca Zoppini nei cui confronti la ricorrente non ha avanzato in questa sede alcuna pretesa;le spese tra la ricorrente e Anna Martini seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso limitatamente al primo motivo, cassa l'impugnata sentenza in relazione e, decidendo nel merito, condanna la società Natcor s.r.l. a pagare, in favore di Anna Martinille spese del giudizio di appello, liquidate in C 5.532,00, oltre accessori e spese; compensa le spese tra la ricorrente e Luca Zoppini e condanna Anna Martini al pagamento in favore della ricorrente della somma di C 1300/ » .oltre C 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali al 15%. Così deciso in Roma, ne