Italian court dismisses appeal as inadmissible for grave fault due to non-reviewable factual appreciation of legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's finding of grave procedural fault was a matter of factual appreciation reserved for the trial judge. The appellant argued that the appellate court erred by labeling his legal theory as illogical and that differing reasoning between courts precluded such a finding. The court rejected these claims, affirming that assessing the temerarity of a party's conduct falls exclusively within the discretion of the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96, comma 3, c.p.c.; The determination of whether a party's conduct constitutes grave fault for abuse of litigation rights is a factual appreciation reserved to the court of first instance and is not subject to review on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22623-2020 proposto da: DI GIOVANNI DOMENICO, Attivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 446, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO c(c CIAMPI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO LIVIERO; -ricorrente- UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOL SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 2089/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2013 Domenico Di Giovanni convenne dinanzi al Giudice di pace di Benevento Gianluca Barrotta e la società UnipolSai S.p.A., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale. Con sentenza 7 febbraio 2017 n. 171 il Giudice di pace ritenne che la responsabilità andava ascritta esclusivamente all'attore, e rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dal soccombente.
2. Con sentenza 29 novembre 2019 n. 2089 il Tribunale di Benevento rigettò l'appello e condannò l'appellante ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c.. Ritenne il Tribunale che l'appellante fosse in colpa grave per avere sostenuto in ben due gradi di giudizio una tesi "totalmente illogico", consistente nella pretendere che se taluno, eseguendo una manovra di retromarcia, urti un veicolo in sosta, la responsabilità vada ascritta al proprietario di quest'ultimo.
3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Domenico Di Giovanni, con ricorso fondato su un solo motivo. La UnipolSai non si è difesa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 96 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo vengono stesi vari argomenti, così riassumibili: -) ha errato il Tribunale nel ritenere che la pretesa attorea fosse "totalmente illogica"; Ric. 2020 n. 22623 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- -) la colpa grave di cui all'articolo 96 c.p.c. non può ravvisarsi nel solo fatto di aver sostenuto tesi giuridiche diverse da quelle adottate dal giudice; -) in ogni caso l'appello era stato proposto per confutare un accertamento di fatto del giudice di primo grado, e cioè quello inteso a stabilire se il veicolo della controparte fosse stato lasciato in sosta irregolare; -) il giudice di primo grado e quello d'appello avevano rigettato la domanda in base a valutazioni diverse: il Giudice di pace, infatti, aveva rigettato la domanda sostenendo che il motociclo di controparte non fosse stato lasciato in sosta irregolare; il Tribunale, invece, aveva rigettato il gravame affermando che sebbene il motociclo di controparte fosse stato lasciato in sosta irregolare, tale circostanza non bastava di per sé ad escludere, né a limitare, la responsabilità esclusiva dell'attore; sicché - questo il "cuore" della censura - la diversità di valutazioni dei due organi giudicanti doveva far escludere una colpa grave dell'odierno ricorrente nel proporre la domanda prima, e l'impugnazione poi. 1.1.
Il motivo è inammissibile. Lo è, innanzitutto, perché lo stabilire se una certa condotta processuale sia o non sia stata temeraria, per i fini di cui all'articolo 96 c.p.c., è un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022, Rv. 664188 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 19298 del 29/09/2016, Rv. 642582 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010, Rv. 610816 - 01; tale orientamento è pacifico da sessant'anni, e risale a Sez. 1, Sentenza n. 2912 del 10/10/1962, Rv. 254321 - 01) .
P.c. 2020 n. 22623 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -3- 1.2. In secondo luogo, ai fini della affermazione della negazione della colpa grave di cui all'articolo 96 c.p.c. non rileva che l'impugnazione ritenuta temeraria sia stata proposta per ragioni di fatto piuttosto che di diritto, né rileva la circostanza che il giudice di primo grado e quello d'appello abbiano rigettato la domanda in base a motivazioni non del tutto coincidenti. Infatti i più recenti provvedimenti di questa Corte hanno stabilito che anche il sostenere tesi giuridiche manifestamente erronee può costituire una condotta colposa ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. quando attraverso esse si realizza un abuso della potestas agendi (ex aliis, in tal senso, si veda innanzitutto la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte Sez.
U - , Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 - 01; nonché, nello stesso senso, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022, Rv. 663925 - 03; v, anche Cass. ord. N. 26545 del 30/09/2021).
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione c