Court rejects indirect donation claim when donor pays partial property price, ruling liberal intent applies to the asset not the cash sum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by a man claiming unjust enrichment against a woman who purchased a property he partially funded. The lower courts ruled that his payment constituted an indirect donation of the property rather than a simple partial payment. The Supreme Court rejected this distinction, holding that the liberal intent targets the real estate asset itself, not the monetary sum, thereby validating the donation despite the partial financial contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 767 c.c.; Art. 2041 c.c.; Art. 2042 c.c.: An indirect donation of real property is valid even if the donor pays only a portion of the purchase price, provided the donor's intent targets the asset rather than the cash sum.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7926-2020 proposto da: MOLONIA NATALE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO FIORILLO; - ricorrente - contro CARBONARO GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39/A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MONTICELLI, rappresentata e difesa congiuntamente dagli avvocati ANTONINO FAVAZZO e KETTY FAVAZZO; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 596/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI. 1:2ic. 2020 n. 07926 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- Ritenuto che 1.-Natale Molonia ha stipulato un contratto preliminare per persona da nominare indicando quale promissaria acquirente Giovanna Carbonaro la quale però ha, secondo il ricorrente, assunto l'obbligo di indicare il beneficiario dell'acquisto al momento della stipula del definitivo. Secondo la prospettazione del ricorrente la Carbonaro ha disatteso tale impegno e, al momento della stipula del definitivo, ha acquistato per sé anziché fare l'electio come convenuto. 2.-Il ricorrente ritiene che la Carbonaro si sia dunque arricchita in modo ingiustificato, ed ha pertanto agito nei suoi confronti onde ottenere la restituzione della somma che lui ha corrisposto al venditore.
In quel processo la Carbonaro si è difesa sostenendo che tra i due vi era un rapporto sentimentale e che, in ragione di tale rapporto, il ricorrente le aveva donato l'immobile: quindi lo spostamento patrimoniale aveva una sua ragione nello spirito di liberalità. 3.-Il Tribunale di Messina ha qualificato l'atto come, per l'appunto, una liberalità indiretta ed ha escluso pertanto che il donatario potesse essersi arricchito senza causa. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Messina. 4.-Natale Molonia ricorre con un motivo di censura, a fronte del quale ha proposto controricorso Giovanna Carbonaro.
Considerato che 5.-Con l'unico motivo di censura il ricorrente denuncia violazione degli articoli 767 e seguenti nonché 2041 e 2042 c.c.. Il ricorrente contesta la configurabilità di una donazione indiretta in materia immobiliare, ossia sostiene, facendo ricorso ad un precedente di questa Corte (Cass. 2149/ 2014), che, qualora in una compravendita immobiliare il donante paghi solo una parte del prezzo del bene, non è configurabile una donazione indiretta e dunque è infondata la tesi per cui l'attribuzione patrimoniale sarebbe stata compiuta a spirito di liberalità: con la conseguenza che essa deve ritenersi priva di causa e come tale fonte di un arricchimento ingiustificato a favore del beneficiario.
Il motivo è infondato. I giudici di merito hanno interpretato l'attribuzione di denaro come una donazione indiretta sulla base di indici presuntivi, valutati in primo grado e richiamati dal giudice di appello. Il motivo di ricorso non contiene alcuna censura di questa qualificazione giuridica, nel senso che il ricorrente non la smentisce, ed anzi, ammette che si tralz; della donazione di parte della somma, dia per concludere che, proprio perché avente ad oggetto solo una parte del denaro, ia liberalità non può integrare una donazione indiretta.
Tuttavia, questa conclusione non è condivisibile. La tesi secondo cui l'elargizione di una somma di denaro, che copra solo parzialmente il prezzo di un immobile, non costituisce donazione indiretta, è infondata, in quanto in quel caso la liberalità ha ad oggetto l'immobile, o meglio, parte di esso, e non la somma. Ossia: si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante. (Cass. 10759/ 2019).
Non pare condivisibile l'idea che la liberalità presuppone un certo oggetto dell'attribuzione patrimoniale: se costituito da una parte del bene, si, se invece consiste nella dazione di parte del prezzo, no. In realtà la liberalità presuppone un arricchimento senza corrispettivo: che questo arricchimento sia realizzato indirettamente è circostanza che attiene alla modalità della liberalità, non già alla sua funzione. Ed è sufficiente che sia dimostrato l'impiego della somma per l'acquisto. Il ricorso va dunque rigettato, e le spese poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3500,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,