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Ordinanza — n. 31292/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding judicial authorization for litigation in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31292/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by A.P. Games S.r.l. inadmissible due to a complete lack of specificity regarding the required judicial authorization for litigation. The controricorrente argued that the lower court's decision relied on a specific authorization not explicitly granted to the appellant, citing binding precedent requiring such authorization for administrators in confiscation cases. The court rejected the appeal because the appellant failed to quote the specific judicial order or demonstrate how the authorization covered the specific defendant, rendering the legal argument substantively empty.

Regesto Legislator

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Art. 182, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific identification of the operative part of the contested decision and fails to demonstrate how the legal provisions apply to the specific facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity judicial authorization bankruptcy proceedings inadmissible appeal confiscation cases administrative litigation procedural defect

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 182, comma 2, cod. proc. civ.
Games S.r.l., aveva specificamente indicato tra gli atti da produrre, ai fini della sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., l'autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato ai fini del recupero dei crediti anche nei confronti della Il Galletto Fortunato S.r.l.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ.
24 Costituzione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
Art. 40, comma 3, d.lgs. n. 159 del 6/09/2011
Antimafia (art. 40, comma 3, del d.lgs.
Art. 24, Costituzione
civ., nonché dell'art. 24 Costituzione, in relazione all'art.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21240 del 14/10/2011 Rv. 619908

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Testo completo

to la seguente ORDINANZA I V sul ricorso n. 23920-2021 proposto da: A.P. GAMES S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELLA TUTONE; - ricorrente- contro I GALLETTO FORTUNATO S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale G. MAZZINI n. 123, presso lo studio dell'Avv. Paolo Muzzioli, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA CERCHIA; - controricorrente - nonché contro FALLIMENTO FIGLI DELLE STELLE TRE S.r.l. -- intimato - avverso la sentenza n. 1410/2021 della CORTE d'APPITHI-LO di CATANIA, depositata il 28/06/2021;

Ric. 2021 n. 23920 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 08/06/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue. La A.P. Games S.r.l., sottoposta a sequestro preventivo ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6/09/2011 e, successivamente, in amministrazione giudiziaria, ottenne, in data 13/03/2013, un decreto ingiuntivo per oltre trecentoquindicimila euro nei confronti de 11 Galletto Fortunato S.r.l. e, in solido, della I figli delle stelle tre (successivamente fallita e rimasta contumace in tutte le fasi del giudizio).

La sola S.r.l. Il Galletto Fortunato propose opposizione al monitorio e, nel contraddittorio con la A.P. Games S.r.l., l'opposizione venne rigettata dal Tribunale di Catania. La Il Galletto Fortunato S.r.l. propose appello e la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1410 del 28/06/2021, ha accolto l'impugnazione, affermando che l'Ai). Games S.r.l., in amministrazione giudiziaria, non si era munita, ai fini del ricorso per ingiunzione, e della stessa costituzione nel giudizio di opposizione instaurato avverso il monitorio, di un'autorizzazione specifica da parte del giudice delegato alla procedura di sequestro preventivo e successivamente di confisca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 6/09/2011, ai detti fini e in favore dell'amministratore giudiziario.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a un solo motivo, la A. P. Games S.r.l. Resiste con controricorso la S.r.l. Il Galletto Fortunato. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. Ric. 2021 n. 23920 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -3- La proposta di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza del Consigliere relatore, è stata ritualmente comunicata. La sola controricorrente ha depositato memoria nel termine di legge. L'unico motivo del ricorso propone censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 75, 77, 83 e 182 cod. proc. civ., nonché dell'art. 24 Costituzione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

Il ricorso è, in primo luogo, manifestamente inammissibile, in quanto non coglie la principale ragione decisoria: la Corte territoriale, riformando la decisione di prime cure del Tribunale di Catania, ha affermato (alle pagg. 4 e seguenti della motivazione) che l'amministratore della A.P. Games S.r.l., in considerazione dell'essere la società sottoposta a misura cautelare, avrebbe dovuto munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato alla procedura cautelare del sequestro cd. Antimafia (art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011), al fine della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Il Galletto Fortunato S.r.l., che era cessionaria, e non cedente (che era, invece la S.r.l.

I Figli delle Stelle Tre, nei cui confronti l'autorizzazione ad agire risultava ritualmente rilasciata). In ordine alla detta affermazione decisoria il ricorso della A.P. Games S.r.l. nulla deduce, soffermandosi soltanto, sull'avvenuta produzione, nella fase di appello, del provvedimento dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati — ANSBC in data 14/12/2019 di autorizzazione degli organi della procedura alla nomina dell'avvocato Gabriella Tutone per la costituzione in appello nel giudizio di opposizione al monitorio, nonché del provvedimento in data 21/06/2012, con il quale il giudice delegato alla misura di prevenzione Ric. 2021 n. 23920 sez.

M3 - ad. 08-06-2022 -4- del Tribunale di Caltanissetta autorizzava l'amministratore giudiziario a procedere al recupero dei crediti vantati dalla A.P. Games S.r.l. e annotati nelle scritture contabili, avvalendosi dell'opera professionale dell'avvocato Tutone, e procura alle liti rilasciata in data 21/04/201 dal coadiutore finanziario dell'ANBSC e nulla deduce in ordine all'autorizzazione ad agire in giudizio nei confronti di Ti Galletto Fortunato S.r.l. Nel richiamare i detti provvedimenti, e segnatamente quello del 2012, il ricorso risulta del tutto carente di specificità, non riportando in alcun modo il testo del provvedimento stesso, dal quale potere, eventualmente, desumere che l'autorizzazione fosse stata concessa anche nei confronti della S.r.l.

Il Galletto Fortunato e comunque dei cessionari dei crediti. Risalta, inoltre, l'assoluta carenza di specificità in ordine alla mancata ottemperanza all'ordinanza istruttoria della Corte territoriale, che, nel rimettere in termini la A.P. Games S.r.l., aveva specificamente indicato tra gli atti da produrre, ai fini della sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., l'autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato ai fini del recupero dei crediti anche nei confronti della Il Galletto Fortunato S.r.l. Il ricorso della A.P. Games S.r.l.

è, inoltre, e in ogni caso, manifestamente infondato, confliggendo con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21240 del 14/10/2011 Rv. 619908— 01,): «Ne/ caso di cmfisca, diJposta in base alla legislaione antimafia, avente ad oggetto non solo la quota di partecipa.zione al capitale sociale, appartenente ad una pervona fisica, ma anche il patrimonio stesso della società„ l'amministratore giudkiario dei beni confiscati 11011 può stare in giudkio sena l'autorizione dell'organo, cui la legge n. 373 del 1963 (art. 2 nonies, introdotto dalla legge n. 109 del 1990 attribuisce il controllo sullo svolgimento delle fun.zioni proprie dell'amministratore stesso.

Ric. 2021 n. 23920 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -5- (FattiJpecie relativa a Una domanda proposta dall'amministiatore unico - nominato altresì amministratore giudi;ziario di 1111a società, cui era stata applicata la misura di prevenione - avente ad oggetto l'ammissione al passivo di un credito della medesima altresì verso un fallimento).». Il ricorso è--eigettitt-o.\fa... 4.A. tikn (2)-2.QA 1/4r1A QAAA tAAMA Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo.

Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. non rilevandosi un'ipotesi di abuso del diritto di impugnazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P. Q. i\ 1. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al igagamento delle spese di lite, che liquida in curo 7.800,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15°/0, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della