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Ordinanza — n. 31287/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on costs due to vague reasoning and remands case for new composition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31287/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal regarding the appellate court's decision to offset litigation costs without explicit justification. The appellant argued that the lower court failed to cite specific 'grave and exceptional reasons' as required by law, instead using a generic reference to the case's peculiarities. Consequently, the Court ruled that such vague formulas preclude judicial review and ordered the cassation of the cost portion while remanding the case for a new composition to properly address the expenses.

Regesto Legislator

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Art. 92, co. 2 c.p.c.; In proceedings for judicial costs, the 'grave and exceptional reasons' justifying total or partial offset must be explicitly stated and relate to specific case circumstances, rather than being expressed through a generic formula such as the peculiarities of the case.

Parole chiave

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litigation costs offset appellate procedure vague reasoning judicial review remand for new composition recupero delle spese esecutive spese di ripristino impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 92, co. 2 c.p.c.
Motivazione apparente e/o contraddittoria - la ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia disposto la compensazione delle spese invocando non meglio precisati motivi discendenti dalla "peculiarietà del caso", non osservando affatto quanto previsto dall'art. 92, co.
Art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
civ fa proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 380bis c.p
civ fa proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art 92 c.p
Motivazione apparente e/o contraddittoria - la ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia disposto la compensazione delle spese invocando non meglio precisati motivi discendenti dalla "peculiarietà del caso", non osservando affatto quanto previsto dall'art. 92, co.

Giurisprudenza citata

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Cass., 6-5, n. 14411 del 14/7/2016
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 747-2021 proposto da: ORSINI MONICA, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA FRANCANO e FRANCESCA PLANERA, ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dei medesimi, in VIA CAVOUR 191, Pec: avvlucafrancano@cnfpec.it francesca.planera@oav.legaimaiLit - ricorrente - contro PROVINCIA DI PESCARA; - intimata - nonchè contro REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO, e domiciliata in ROMA, presso la sede della medesima in VIA DEI PORTOGHESI 12 - resistente- avverso la sentenza n. 139/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANNA MOSCARINI;

Considerato che: 1.41 Giudice di Pace di Penne, con sentenza del 31/12/2018, condannò la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara al risarcimento dei danni riportati da Monica Orsini a seguito di impatto della autovettura da lei condotta con un cinghiale avvenuto su una strada nel territorio del comune di Montebello dì Bertona' ì 241 Tribunale de L'Aquila, adito in appello dalla Regione Abruzzo, e nel contraddittorio con l'appellata Monica Orsini e la Provincia di Pescara, ha dichiarato l'appello inammissibile ed ha disposto, "considerata la peculiarità del caso", l'integrale compensazione delle spese del grado) 3.1vverso la sentenza Monica Orsiní ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo' t h Regione Abruzzo ha depositato un atto di formale costituzione in giudizio; 41 ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ fa proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Ritenuto che:1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione degli artt. 91 e 92, co. 2, 132, co. 2 n. 4 c.p.c. Motivazione apparente e/o contraddittoria - la ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia disposto la compensazione delle spese invocando non meglio precisati motivi discendenti dalla "peculiarietà del caso", non osservando affatto quanto previsto dall'art. 92, co. 2 c.p.c. circa la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese; 1.1 41 ricorso dev'essere accolto dando séguito alla specifica giurisprudenza di questa Corte (Cass., 6-5, n. 14411 del 14/7/2016: "In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo), 2. conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza cassata in parte qua e la causa rinviata al Tribunale de L'Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia la causa al Tribunale de L'Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella Camera dì Consiglio della Terza- Sesta Se