Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking non-reviewable fact-finding on subsidiary protection and special protection denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's factual assessments regarding the applicant's credibility and protection grounds were non-reviewable. The appellant challenged the denial of subsidiary protection and special protection, but the court noted the trial judge had already provided detailed reasons based on specific evidence and social integration issues. Consequently, the court held that the first-instance judge's evaluations of facts and evidence were beyond the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. n. 251/2007; Art. 130/2020: The Court of Cassation cannot review factual assessments and evidence evaluations made by the lower court regarding the denial of subsidiary or special protection, as these constitute non-reviewable elements of the first-instance judgment.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19574-2021 proposto da: ASIF ABUBAKAR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. 18, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTER() DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto n. 7236/2021 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 07/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE. RILEVATO che Asif Abubakar, cittadino del Pakistan, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Venezia, indicato in epigrafe, sulla base di due motivi: il primo riguarda la valutazione delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007; il secondo riguarda il diniego della cd. protezione speciale; che il primo motivo non censura specificamente la valutazione di non credibilità della narrazione del richiedente asilo, né scalfisce le ulteriori argomentazioni relative alla protezione sussidiaria, avendo il Tribunale indicato le fonti informative dimostrative della insussistenza di condizioni di insicurezza nel paese di origine, alle quali il ricorrente contrappone altre fonti senza specificare se e quando fatte valere nel giudizio di merito, nel tentativo di ottenere una rivisitazione di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; che anche in relazione al secondo motivo il Tribunale ha illustrato analiticamente le ragioni del diniego della protezione speciale, ex d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla legge n. 173 del 2020, integranti apprezzamenti di fatto incensurabili in questa sede (a proposito della mancata integrazione sociale del richiedente e dei rischi di rimpatrio legati alla pandemia da Convid-19); che non si deve provvedere sulle spese, essendosi il Ministero limitato a depositare una "nota per la partecipazione all'udienza pubblica" senza svolgere attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Ric. 2021 n. 19574 sez. M1 - ud. 20-09-2022 -2- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Roma, 20 settembre 2022 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERLA c90, iipi IL CA