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Ordinanza — n. 31280/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding labor relations in agriculture, upholding lower court's factual findings on subordination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31280/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's challenge to the labor relations determination in an agricultural context. The lower courts found objective elements of subordination despite the workers' self-identification as relatives and their own declarations. The court ruled that the appellate judge correctly evaluated the entire evidentiary framework without needing to re-examine facts or admit new testimony.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The appeal for cassation does not allow the review of factual determinations but only the legal correctness of the reasoning; evidence not admitted by the lower court is inadmissible unless it caused a lack of motivation on a decisive point.

Parole chiave

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labor relations subordination agricultural employment cassation appeal inadmissibility evidentiary framework evaluation factual determination review pagamento del subappaltatore lavoro a cottimo indennità di disoccupazione per dirigenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 2094 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.
art 2697 cod. civ
Inoltre, nel caso in esame, non è ravvisabile la violazione della regola del riparto dell'onere della prova: la violazione dell'art 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11457 del 2007
Cass. n. 11457 del 2007; Cass.
Cass. n. 4369 del 2009
11457 del 2007; Cass. n. 4369 del 2009; Cass.
Cass. n. 5377 del 2011
4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011).
Cass. n. 19547/2017
Cass. n. 29404/2017
19547/2017; Cass. n. 29404/2017).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21831-2021 proposto da: D'AMICO ROSARIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO VITELLO; - ricorrente - contro DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI CALTANISSETTA; - intimata - avverso la sentenza n. 31/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 16/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1.

La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 31/2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Gela che aveva rigettato l'opposizione proposta da Rosario D'Amico avverso sei ordinanze ingiunzione di pagamento, emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Caltanissetta, per violazioni connesse all'impiego di sei lavoratori. 2.A fondamento della decisione la Corte distrettuale ha ritenuto che, nella fattispecie, non fossero ravvisabili rapporti di lavoro gratuito ed occasionali, sussistendo, invece, elementi oggettivi per reputare i rapporti caratterizzati dalla subordinazione. 3.Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Rosario D'Amico affidato a due motivi.

4. L'Amministrazione intimata non si è costituita.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, l'omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia.

4. Con entrambe le censure parte ricorrente lamenta che:

a) con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura, come nel caso in esame, la mera prestazione non era sufficiente a fare configurare un rapporto di lavoro subordinato;

b) le dichiarazioni rese dai lavoratori e riportate nei verbali ispettivi erano irrilevanti sotto il profilo probatorio;

c) non era stata considerata la circostanza, ai fini di reputare la gratuità della prestazione, che i lavoratori si erano qualificati come parenti di esso D'Amico;

d) la Corte territoriale erroneamente non aveva ammesso i mezzi istruttori chiesti che avrebbero confermato la circostanza che non si era in presenza di rapporti di lavoro subordinato.

5. I motivi, da scrutinarsi congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili.

6. Deve osservarsi che la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello Ric. 2021 n. 21831 sez. ML - ud. 14-09-2022 -2- schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo (o anche di altro tipo) costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in sede di cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. (Cfr. Cass. n. 13202 del 2019; Cass. n. 5436 del 2019; Cass. n. 9106/2021). Nella specie, la Corte distrettuale, con una motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione di escludere, sulla base di elementi oggettivi (numero delle persone, contemporaneità della prestazione lavorativa, estensione di dieci ettari del fondo, dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti agli ispettori) che si fosse in presenza di rapporti di lavoro agricolo occasionali, svolti a titolo gratuito, da parenti o affini del titolare e che si trattasse, invece, di rapporti di lavoro di tipo subordinato.

7. Inoltre, nel caso in esame, non è ravvisabile la violazione della regola del riparto dell'onere della prova: la violazione dell'art 2697 cod. civ. è configurabile, infatti, tecnicamente solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).

8. Quanto alle doglianze appunto veicolate ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.5 cpc, deve osservarsi, in primo luogo, che si vette in una ipotesi di c.d. doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5 cpc ove il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse siano tra loro diverse; in secondo luogo, è opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

Ric. 2021 n. 21831 sez. ML - ud. 14-09-2022 -3- 9. Deve, altresì, evidenziarsi, che la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Cass.

Cass. n. 11457 del 2007; Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011).

10. Nella fattispecie, per quanto sopra detto, la Corte territoriale è giunta alle conclusioni sulla ricostruzione della vicenda esaminando tutto il quadro probatorio e tenendo conto anche della diversa prospettazione difensiva della odierna parte ricorrente che, secondo quanto ritenuto dai giudici di appello, in ogni caso non sarebbe stata condivisibile a fronte degli elementi di fatto riscontrati e come sopra evidenziati.

11. In ordine, infine, alla censura riguardante la irrilevanza probatoria delle dichiarazioni rese in sede ispettiva va precisato che, da parte dei giudici del merito, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, vi è stato un esame complessivo dell'intero quadro probatorio senza attribuire efficacia di prova alle sole dichiarazioni rese in sede di accertamento dai lavoratori che si erano dichiarati braccianti agricoli.

12. Va, a tal proposito, ribadito un principio ormai consolidato che è quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). Ric. 2021 n. 21831 sez. ML - ud. 14-09-2022 -4- 13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

14. Nulla va disposto per le spese non avendo l'Amministrazione intimata svolto attività difensiva.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del