Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to missing original power of attorney in the case file.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the original power of attorney required by law. Although the appellant provided a notarized copy of a digitally signed document, the court ruled that a lawyer cannot certify the authenticity of a photocopy of an analog document. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 118 disp. att. c.p.c.; The original power of attorney must be physically present in the case file; a lawyer's declaration of conformity does not validate a photocopy of an analog document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18648-2020 proposto da: GIRELLI ROBERTO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA, della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso'IMAS 44,0-0) A, ILIANO SOFFIATI; - ricorrente - contro GIRELLI CRISTINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, t digitaxii rappresentata e difesarSIMO E MONDINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2331/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2013 Roberto Girelli convenne dinanzi al Giudice di pace di Verona Cristina Girelli, esponendo che: -) la propria abitazione e quella della convenuta avevano una corte comune; -) la convenuta lasciava circolare liberamente nella suddetta corte un cane aggressivo; -) in tal modo la convenuta non solo limitava l'uso della corte comune agli altri comproprietari, ma ne metteva anche in pericolo l'incolumità. Premessi questi fatti, l'attore chiese al Giudice di pace di condannare la convenuta a tenere il proprio cane al guinzaglio con la museruola, e condannarla comunque al risarcimento del danno consistito nella limitazione dell'uso della cosa comune.
2. Cristina Girelli si costituì ed eccepì preliminarmente il proprio "difetto di legittimazione passiva?', dal momento che l'animale del cui comportamento l'attore si doleva non era proprio, ma del proprio marito Massimo Corradi. Con sentenza 16 ottobre 2014 n. 2116 il Giudice di pace di Verona rigettò la domanda ritenendo "priva di legittinuqione passivd' la convenuta. La sentenza fu impugnata in via principale dalla parte soccombente, ed in via incidentale anche da Cristina Girelli, la quale si dolse della compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di pace.
Ric. 2020 n. 18648 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- 3. Con sentenza 29 ottobre 2019 n. 2331 il Tribunale di Verona rigettò entrambi gli appelli e condannò l'appellante alla rifusione delle spese del grado. fot.4 or.uwa)re cbtxto-Lg_ 4.4,12." tQA, " I Tribunale motivò la propria decisioneìon i seguenti argomenti: -) era lo stesso attore ad ammettere che l'animale sopra descritto non era di proprietà della convenuta; -) anche ad ammettere che "la responsabilità dell'animale ricade su chi ne fa uso", nel caso di specie non era stata fornita alcuna prova del fatto che fosse Cristina Girelli "ad occuparsi stabilmente del cane"; -) le prove richieste al riguardo dall'attore erano inammissibili.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Roberto Girelli con ricorso fondato su un solo motivo. Ha resistito Cristina Girelli con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile. Il ricorso è inammissibile perché manca nel fascicolo del ricorrente l'originale della procura, che è prodotta solo in fotocopia. 1.1. Tale carenza non è sanata dalla "asseverazione di conformità della copia cartacea", datata 7 luglio 2020 ed allegata al ricorso.
In tale atto, infatti, il ricorrente dichiara conforme all'originale la procura alle liti "sottoscritta digitalmente". Ma, per quanto detto, agli atti di causa non si rinviene alcuna procura sottoscritta digitalmente da Roberto Girelli. Ric. 2020 n. 18648 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -3- Si rinviene unicamente la fotocopia di una procura con sottoscrizione autografa di Roberto Girelli, e con autentica altrettanto autografa dell'avvocato Massimiliano Soffiati. Ma se la legge accorda all'avvocato il potere di dichiarare conforme all'originale la stampa di un documento digitale, non gli attribuisce affatto il potere di dichiarare conforme all'originale la fotocopia di un documento analogico, come già ritenuto da questa Corte (da ultimo, da Sez. 3 - , Ordinanza n. 18633 del 09/06/2022, Rv. 665108 - 01, alla cui motivazione per brevità può qui rinviarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Roberto Girelli alla rifusione in favore di Cristina Girelli delle spese del presente giu izio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.700 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione c