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Ordinanza — n. 31245/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to missing original documents and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31245/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal procedurally inadmissible because the appellant failed to submit the original judgment, the notification report, or the required digital attestation. Although the substantive arguments regarding witness credibility and document evaluation were also weak, the primary ground for dismissal was the lack of proper documentary evidence. Consequently, the court rejected the request to overturn the lower court's decision on the insurance claim.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: An appeal to the Supreme Court is procedurally inadmissible if the appellant fails to provide the original judgment, the notification report, and the autograph attestation of conformity with the original documents.

Parole chiave

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procedural inadmissibility missing original documents digital attestation requirement notification report contributo unificato risarcimento dei danni da incidente stradale incidente motociclistico materia di assicurazione contro gli infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
(-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15146-2020 proposto da: SINGH AMANDEEP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO, 3, presso lo studio dell'avvocato KATIA NOBILE I I I, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 8024/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSE ra FATTI DI CAUSA 1. Nel 2010 Amandeep Singh convenne dinanzi al Tribunale di Roma Rocco Mancini e la Fondiaria-SAI s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a.), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo non dimostrato l'effettivo avverarsi del sinistro.

2. La Corte d'appello di Roma, adita dal soccombente, con sentenza 30 dicembre 2019 n. 8024 rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne inattendibile l'unico testimone presente ai fatti, confuse le sue dichiarazioni, incoerente e contraddittoria la descrizione della dinamica contenuta nell'atto di citazione.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Singh Amandeep con ricorso fondato su tre motivi. Le altre parti sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è improcedibile. Nel fascicolo del ricorrente, infatti, non si rinviene né la copia autentica della sentenza impugnata; né la relata di notifica del ricorso; né la sottoscrizione autografa della attestazione di conformità all'originale degli atti che il ricorrente dichiara ottenuti da un originale digitale.

2. Sebbene il rilievo che precede sia assorbente, ritiene utile il collegio osservare, ad abundantiam, che in ogni caso i primi due motivi del ricorso, se si fossero potuti esaminare nel merito, sarebbero stati manifestamente inammissibili, in quanto con essi il ricorrente ha Ric. 2020 n. 15146 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- censurato la valutazione delle prove ed il giudizio di inattendibilità del testimone.

3. Analoga sorte avrebbe avuto il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente, formalmente prospettando il vizio di "omesso esame d'un fatto decisivo", sostiene che la Corte d'appello avrebbe ‘`completamente omesso di valutare la prova documentale costituita dal modello CAI sottoscritto da entrambe le parti". Tale motivo sarebbe stato infatti infondato, dal momento che il modello CAI è stato preso in considerazione dalla Corte d'appello (pagina 3, terz'ultimo capoverso, della sentenza impugnata), per rilevare che esso in primo luogo era contrastante con le dichiarazioni rese dalla vittima, e in secondo luogo era sospetto il fatto che quest'ultima non avesse saputo riferire "circa le modalità di compilazione consegna del CAI". Così giudicando la Corte d'appello implicitamente, ma inequivocabilmente, ha mostrato di ritenere che le contraddizioni da essa rilevate rendevano inattendibile il modello CAI, valutazione che rientrava certamente nei poteri del giudice di merito.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 15146 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di c