Cassation court dismisses appeal as insufficient evidence of damage and causal link was proven by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Immobiliare Piccola Bologna against the Court of Appeal of Palermo's judgment. The lower court had rejected the claim because the plaintiff failed to prove the existence of damage, the causal link to ANAS's road protection works, or the inaccessibility of their land. The Cassation Court ruled that the first instance judgment contained sufficient and clear reasoning regarding these missing elements, making the appeal inadmissible under current procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 385, c.p.c.: The Court of Cassation dismisses an appeal when the lower court's judgment is based on a clear and sufficient finding that essential elements of the claim, such as damage and causality, were not proven, as mere insufficiency of motivation is no longer a valid ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14232-2020 proposto da: IMMOBILIARE PICCOLA BOLOGNA DI INGRASSIA GIUSEPPE SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ('/IA1 PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 33, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLO MESSINA, rappresentata e difesa dell'avvocato FILIPPO GIACALONE; - ricorrente- contro ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LO PINTO, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTO LO PINTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1776/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2008 la società Immobiliare Piccola Bologna s.a.s. di Ingrassia Giuseppe (d'ora innanzi, per brevità, "la IPB") convenne dinanzi al Tribunale di Termini Imerese l'ANAS s.p.a., esponendo: -) di essere proprietaria di un terreno latistante la strada statale "SS 121"; -) che l'Anas, nell'eseguire lavori di protezione del corpo stradale, aveva reso impossibile il transito veicolare e pedonale lungo il tratto stradale che dava accesso al fondo della società attrice; -) in conseguenza di tale mutamento dello stato dei luoghi, e della mancanza dei mezzi per ottenere la costituzione di una servitù coattiva, la IPB era stata costretta a vendere il proprio fondo al prezzo di curo 9.000, a fronte di un valore commerciale di 183.000 euro.
Chiese pertanto la condanna della società convenuta al risarcimento del suddetto danno.
2. Con sentenza 26 gennaio 2015 il Tribunale di Termini Imerese rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.
3. Con sentenza 16 settembre 2019 n. 1776 la Corte d'appello di Palermo rigettò il gravame. Ritenne la Corte d'appello che nessuno degli elementi costitutivi del fatto illecito era stato dimostrato: non la sopravvenuta inaccessibilità Ric. 2020 n. 14232 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- del fondo, non l'esistenza del danno, non la derivazione causale di questo dai lavori eseguiti dall'Anas.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla IPB con ricorso fondato su un solo motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del proprio ricorso la IPB lamenta la "violazione e falsa applicaone di norme di diritto". Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d'appello, ritenendo, non provati i fatti dedotti dalla odierna ricorrente, avrebbe "scardinato l'attendibilità e la pregnan.za del quadro probatorio", senza adottare una motivazione sufficiente. 1.1. Il ricorso è inammiss In primo luogo, infatti, la motivazione nel provvedirne to impugnato «kbetAnmh k_AACMAMAXk né manca, né è incomprensibile, né è apparent: il giudice di merito ha infatti ritenuto insussistente la prova sia dell'esistenza del danno, sia del nesso di causa tra questo la condotta asseritamente.
Si tratta dunque di una motivazione ben chiara e comprensibile. In secondo luogo, la semplice "insufficienza" della motivazione non costituisce più un motivo di ricorso per cassazione, ai sensi del novellato articolo 360, n. 5, c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) il ricorso; Ric. 2020 n. 14232 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -3- (-) condanna Immobiliare Piccola Bologna di Ingrassia Giuseppe s.a.s. alla rifusione in favore di ANAS s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de4ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile dell