Cassation court allows VAT refund claim by quashing lower court's tax office decays due to doubled statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the regional tax court's decision that had declared the tax office time-barred. The lower court incorrectly excluded the biennial extension of the statute of limitations provided by Law No. 289/2002, which applies even when the taxpayer does not actively claim the benefit. Consequently, the court ruled that the tax office retained its power to assess the debt, overturning the previous finding of decay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 della L. n. 289 del 2002; In the context of tax amnesty, the biennial extension of assessment deadlines granted to financial offices operates even if the taxpayer has not intended to avail themselves of the favorable provisions, provided there are no derogations in the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso n. 23922-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro DAVERSA AUTOMOBILI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in LEPORANO, alla VIA MADONNA DELLE GRAZIE, n. 200; - intimata - avverso la sentenza n. 1444/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, sez. st . di TARANTO, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla DAVERSA AUTOMOBILI S.R.L. un avviso di accertamento per riprese relative all'anno di imposta 2001, conseguenti ad indebita detrazione ed infedele dichiarazione I.V.A. per avere esposto in dichiarazione una eccedenza di imposta a credito riconducibile ad operazioni soggettivamente inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Taranto che, con sentenza n. 435/2012, accolse il ricorso; che tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE, quanto la DAVERSA AUTOMOBILI proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Puglia, sez. st. di Taranto, la quale, con sentenza n. 1444/2020, depositata il 23.7.2020, rigettò il primo ed accolse il secondo, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - l'Ufficio decaduto dal potere impositivo, non trovando applicazione il raddoppio dei termini ex art. 10 della I. n. 289 del 2002 né essendo stata la questione del raddoppio dei termini ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 ritualmente introdotta in giudizio (con conseguente vizio di ultrapetizione, in parte qua, da parte della C.T.P.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
è rimasta intimata la DAVERSA AUTOMOBILI S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 23922 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della I. n. 289 del 2002, per avere la C.T.R. erroneamente escluso la ricorrenza, nella specie, del raddoppio dei termini previsto dalla citata disposizione, con conseguente erronea statuizione di decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo; che il motivo è manifestamente fondato; che è sufficiente richiamare il principio affermato da Cass., Sez. 6-5, 19.12.2019, n. 33775, Rv. 656432-01, per cui in tema dì condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dall'art. 10 della I. n. 289 del 2002, opera, "in assenza di deroghe contenute nella legge", sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge; che erroneamente, dunque, la C.T.R. ha escluso l'operatività, nella specie, del raddoppio dei termini, nonostante la astratta riconducìbilità delle fattispecie sottesa alla ripresa - e, precisamente, infedele dichiarazione ed indebita detrazione I.V.A. - a quelle suscettibili di definizione agevolata ai sensi della richiamata normativa ("E' infatti pacifico che la sanatoria non coinvolge e non ha mai con volto le questioni ove la liquidazione automatica del rapporto tributario comporterebbe il riconoscimento di un credito a favore del contribuente, ma solo rapporti in cui la Amministrazione vanta o potrebbe vantare un credito, e quindi la sanatoria comporta un incasso, sia pur parziale e ridotto per l'erario"- così Cass., Sez. 5, Ric. 2021 n. 23922 sez.
Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -3- 5.2.2016, n. 2277, in motivazione, alla p. 5, decisione richiamata dalla stessa C.T.R.); che quanto precede determina l'assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo (concernenti questioni relative alla diversa proroga biennale ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. st . di Taranto, in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, terzo e quarto. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizìa tributaria di secondo grado della Puglia, sez. st. di Taranto, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di co