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Ordinanza — n. 31240/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses ex manager's appeal but allows tax agency's appeal regarding successor liability after company dissolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31240/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed Francesco Genovese's appeal as inadmissible due to a lack of standing to sue after the company's dissolution, while simultaneously allowing the tax agency's appeal. The agency argued that successor liability applies regardless of the liquidation balance, citing recent precedents on hidden assets. Consequently, the lower court's decision was annulled in part for Genovese and in part for the agency, sending the case back for re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 382 c.p.c.: Upon a company's dissolution, former partners succeed to the company's debts even if the liquidation balance is zero, and the tax authority may proceed with tax assessments against them without proof of asset distribution.

Parole chiave

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successor liability company dissolution tax assessment notice liquidation balance standing to sue hidden assets tax recovery responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 382 c.p.c.
a) cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 2495 cod. civ
civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2495 cod. civ., dell'art.
art. 110 cod. proc. civ
600 del 1973, nonché dell'art. 110 cod. proc. civ., per avere la C.T.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 8.10.2014, n. 21188
Rilevata in via preliminare e d'ufficio (Cass., Sez. 5, 8.10.2014, n. 21188, Rv.
Cass., Sez. 5, 15.3.2021, n. 7168
Cass., Sez. 5, 4.1.2022, n. 2
da Cass., Sez. 5, 4.1.2022, n. 2, Rv.
Cass., Sez. U, 15.1.2021, n. 619
Cass., Sez. 5, 5.11.2021, n. 31904
da Cass., Sez. 5, 5.11.2021, n. 31904, Rv.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17011-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro FRANCESCO GENOVESE, nella qualità di ex legale rappresentante, ex liquidatore nonché ex socio unico della I.C.S. INTERNATIONAL COOLING SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO, cancellata dal registro delle imprese il 29.7.2009, elett.te dom.to in GELA, alla VIA F.

CRISPI, n. 336, presso lo studio del RAG. SALVATORE PISANO; - intimato - avverso la sentenza n. 7780/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che FRANCESCO GENOVESE, in proprio e nella qualità di ex amministratore, ex liquidatore ed ex socio della I.C.S. INTERNATIONAL COOLING SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO impugnò, innanzi alla C.T.P. di Caltanisetta, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della detta società per riprese I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2006, conseguenti ad indebita deduzione di costi afferenti ad operazioni inesistenti; che la C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 495/2016, avverso la quale l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione siciliana che, con sentenza n. 7780/2020, depositata il 21.12.2020 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che per legittimamente notificare, all'ex socio, un avviso di accertamento relativo a società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, occorre la prova (a carico dell'AGENZIA) "della distribuzione e dell'effettiva percezione del residuo attivo della liquidazione" (cfr. p. 5 della motivazione, secondo cpv.).

Sicché, poiché nella specie "il residuo attivo era pari ad C 18,80 che veniva attribuito all'ex socio, Sig. Genovese Francesco" (cfr. ivi, quartultimo cpv.), la C.T.R. ne ha dedotto l'assenza dei presupposti per potere Ric. 2021 n. 17011 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -2- procedere alla valida notifica dell'atto impositivo (di importo pari ad C 181.801,00) nei confronti del contribuente; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato FRANCESCO GENOVESE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevata in via preliminare e d'ufficio (Cass., Sez. 5, 8.10.2014, n. 21188, Rv. 632893-01), l'inammissibilità, ab ovo, del ricorso proposto da FRANCESCO GENOVESE, nella qualità di ex amministratore ed ex liquidatore della I.C.S. INTERNATIONAL COOLING SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO: ed infatti, la cancellazione - come avvenuto nella specie - dal registro delle imprese, con estinzione della società, prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell'azione, la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, 21.12.2018, n. 33278, Rv. 652120-01);

Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2495 cod. civ., dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 110 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimazione del GENOVESE a ricevere la notifica dell'avviso di accertamento per cui è causa e relativo alla i.c.s. per effetto del modesto residuo attivo - pari ad C 18,80 - conseguente alla cancellazione della detta società dal registro delle imprese;

Ric. 2021 n. 17011 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -3- che il motivo è manifestamente fondato; che, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, la notifica dell'avviso di accertamento intestato alla società è correttamente eseguita nei confronti dei soci, relativamente ai quali si verifica, rispetto alle situazioni debitorie dell'ente estinto, un fenomeno di tipo successorio (Cass., Sez. 5, 15.3.2021, n. 7168); che, peraltro, a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, potendovi essere — come nel caso di operazioni occulte - la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (arg. da Cass., Sez. 5, 4.1.2022, n. 2, Rv. 663593-01 e Cass., Sez.

U, 15.1.2021, n. 619, Rv. 660218- 01, in motivazione); che, per altro verso, la questione circa l'eventuale limitazione di responsabilità dei soci attiene alla fase esecutiva della ripresa tributaria nei confronti di questi, mentre non incide sulla emissione dell'avviso di accertamento nei confronti della società (arg. da Cass., Sez. 5, 5.11.2021, n. 31904, Rv. 662629-01, in motivazione, §§ 2.6 e ss.); Ritenuto, in conclusione che, alla luce di quanto precede, la gravata decisione debba essere:

a) cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., in relazione al ricorso proposto da FRANCESCO GENOVESE nella qualità di ex amministratore ed ex liquidatore della I.C.S. INTERNATIONAL COOLING SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO, poiché la causa non poteva essere proposta, con la compensazione integrale, tra le parti, Ric. 2021 n. 17011 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -4- delle spese dell'intero giudizio, in considerazione del rilievo ufficioso della carenza di legittimazione attiva in capo all'originario ricorrente;

b) cassata con rinvio alla C.T.R. della Regione siciliana, in diversa composizione, in relazione al ricorso — accolto - proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte:

a) dichiara inammissibile l'originario ricorso proposto da FRANCESCO GENOVESE nella qualità di ex amministratore ed ex liquidatore della I.C.S. INTERNATIONAL COOLING SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO e, per l'effetto, cassa senza rinvio la decisione impugnata in relazione a tale ricorso, perché la causa non poteva essere proposta, compensando integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio;

b) accoglie il ricorso proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE e, per l'effetto, cassa la decisione Coi t Clostft-DATRAWAR‘A tst stow C-PAlso ùt-LiA SKIL, 4 impugnata, con rinvio alla - • - • • - n ) diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittim