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Ordinanza — n. 31239/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal, upholding regional court's finding of real business activity based on evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31239/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible, rejecting its claims regarding the regional court's evidentiary assessment. The court found that the regional tribunal correctly evaluated the taxpayer's proof of actual business operations and did not improperly shift the burden of proof. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay the company's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The court of appeal cannot re-evaluate facts or criticize the lower court's conviction based on evidence, as such acts fall outside the scope of legality review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility burden of proof allocation tax audit evidence assessment fictitious business operations legality review limits onere della prova del contribuente procedura fiscale accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
e suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono manifestamente inammissibili; che, premesso che il secondo motivo pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n.
Art. 116, comma 1 e 2 c.p.c.
qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c.
d.P.R. n. 600 del 1973
d), del d.P.R. n. 600 del 1973 degli artt.
d.P.R. n. 633 del 1972
54, 19 e 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt.
cod. civ.
2697 e 2729 cod. civ., per avere la C.T.R.
art. 380-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628
non ha affatto invertito l'onere della prova tra le parti (come pure lamentato dall'AGENziA), avendo piuttosto ritenuto che la società contribuente abbia assolto al proprio (secondo un criterio di riparto chiaramente delineato da Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628, Rv.
Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11016-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro MEDIA ONE S.R.L. (C.F. 06553331007), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. LEOPOLDO DE' MEDICI, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA ARCHIMEDE, n. 97; 4L, - controricorrente - avverso la sentenza n. 3253/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla MEDIA ONE S.R.L. un avviso di accertamento per riprese I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2012; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 287/2019, rigettò il ricorso; che la MEDIA ONE S.R.L. propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, la quale, con sentenza n. 3253/2020, depositata il 28.10.2020, accolse parzialmente il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, relativamente a talune delle fatture sottese all'avviso di accertamento impugnato e riferite dall'Ufficio ad operazioni oggettivamente inesistenti, la società contribuente avesse, al contrario, fornito la prova dell'effettiva realizzazione delle attività ivi indicate; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, la MEDIA ONE S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 degli artt. 54, 19 e 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per avere la C.T.R. (a) ritenuto attendibili le fatture Ric. 2021 n. 11016 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -2- prodotte dalla contribuente e provato l'effettivo compimento delle attività ivi descritte (con conseguente parziale annullamento dele riprese operate nei confronti della stessa), nonostante la ricorrenza di elementi tali da fare presumere l'inesistenza oggettiva di tali operazioni, nonché (b) in ultima analisi, per avere invertito tra le parti l'onere della prova; che con il secondo motivo la difesa dell'AGENZIA lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente - precisamente - nell'omessa valutazione, a riprova della fittizietà del relativo costo, della duplice deduzione, da parte di due distinte società, della medesima fattura n. 31/2012; che i motivi - entrambi disvelanti vizi motivazionali ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono manifestamente inammissibili; che, premesso che il secondo motivo pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non essendo ivi chiarito - nel silenzio della gravata decisione, ove la fattura in questione viene esaminata sotto il diverso profilo del suo avvenuto pagamento - se, come e quando la questione relativa alla doppia deduzione, da parte di due diverse società, dei costi derivanti dalla medesima fattura fu sollevata nei precedenti gradi di merito e che, in relazione al primo motivo la C.T.R. non ha affatto invertito l'onere della prova tra le parti (come pure lamentato dall'AGENziA), avendo piuttosto ritenuto che la società contribuente abbia assolto al proprio (secondo un criterio di riparto chiaramente delineato da Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628, Rv. 662471-02), osserva il Collegio come la difesa dell'AGENZIA sollecita questa Corte ad una Ric. 2021 n. 11016 sez.

Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -3- valutazione del materiale istruttorio in atti, diversa da quella (decisamente ampia ed analitica. Cfr. motivazione della sentenza impugnata, pp. 2 e 3) svolta dai giudici di merito circa la prova del compimento effettivo delle operazioni contestate dall'Ufficio come oggettivamente inesistenti, delibazione, per ciò stesso, preclusa al Collegio: esula, infatti, dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01);

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della MEDIA ONE S.R.L. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della MEDIA ONE S.R.L. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 4.100,00 per compenso Ric. 2021 n. 11016 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -4- professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma