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Ordinanza — n. 31234/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as facts are precluded from review in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31234/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it challenged the factual findings regarding the de minimis exemption status. The lower court accepted the notary's self-declaration proving no other aid was received within the relevant period. The supreme court ruled that reviewing these factual assessments violates the principle of preclusion in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 5811/2019; Cass. n. 27899/2020; Cass. 18611 e 15276/2021: In cassation proceedings, the review of factual findings made by the court of first instance is precluded, rendering appeals attacking the merits of the case inadmissible.

Parole chiave

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cassation preclusion factual review barred de minimis exemption tax appeal inadmissible self-declaration validity responsabilità civile del notaio rimborso fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665 della legge di stabilità del 2015
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665 della legge di stabilità del 2015, dell'art.
Art. 112 cod. proc. civ.
1, comma 665 della legge di stabilità del 2015, dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art.
Art. 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002
FATTI DI CAUSA Rilevato che: La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ex art. 9, comma 17, della legge n.
Decisione della Commissione Europea del 2015, 5549, Final del 14 agosto 2015
289 del 2002, nonché della Decisione della Commissione Europea del 2015, 5549, Final del 14 agosto 2015, nonché degli artt.
Artt. 2 e 22 della sesta direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977
289 del 2002, nonché della Decisione della Commissione Europea del 2015, 5549, Final del 14 agosto 2015, nonché degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, dell'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 15 luglio Ric.
Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 15 luglio 2015 causa C-82/14
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
21-06-2022 -2- 2015 causa C-82/14, del principio della prevalenza della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato sul giudicato nazionale in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 1, comma 1011 della legge n. 296 del 2006
27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).
art. 112 cod. proc. civ
1, comma 665 della legge di stabilità del 2015, dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 29404 del 2017
Cass. n. 5811 del 2019
Cass. n. 5811 del 2019; Cass.n.
Cass. n. 27899 del 2020
Cass. 18611 e 15276 del 2021
27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).
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Testo completo

p. ORDINANZA sul ricorso 20505-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FATUZZO RAFFAELE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERGIORGIO FINOCCHIARO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 798/5/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, notaio, avverso il rifiuto tacito di rimborso del 90% dell'ILOR e dell'IRPEF, rigettandolo invece quanto all'IVA; La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l'appello dell'Ufficio ritenendo che, benché il contribuente, notaio, rientri nella nozione comunitaria di impresa, abbia tuttavia provato di rientrare nell'ambito del regime de minimis, attestando, tramite autodichiarazione, di non aver ricevuto altri aiuti nel triennio in esame e nei due anni precedenti.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665 della legge di stabilità del 2015, dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, nonché della Decisione della Commissione Europea del 2015, 5549, Final del 14 agosto 2015, nonché degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, dell'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 15 luglio Ric. 2021 n. 20505 sez.

MT ud. 21-06-2022 -2- 2015 causa C-82/14, del principio della prevalenza della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato sul giudicato nazionale in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. perché la parte contribuente, in quanto titolare di un reddito di impresa, non ha diritto al beneficio fiscale di cui all'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, trattandosi altrimenti di illecito aiuto di Stato, incompatibile con le regole UE a tutela della concorrenza, non potendosi attribuire valore probatorio, al fine della decisione relativa al rientrare o meno la parte contribuente nella disciplina de minimis, ad una dichiarazione proveniente dal contribuente.

Il motivo è inammissibile in quanto le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono il merito della lite e quindi sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;

Cass. n. 5811 del 2019; Cass.n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). In particolare, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, il giudice di merito ha ritenuto adeguatamente provata mediante autocertificazione la circostanza che il notaio-parte contribuente rientrasse nella disciplina de minimis di esenzione della disciplina unionale posta a tutela della concorrenza. Pertanto, inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ric. 2021 n. 20505 sez. MT - ud. 21-06-2022 -3- Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100, oltre ad euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori