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Ordinanza — n. 31233/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as factual assessment of property classification lies with lower tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31233/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, ruling that the lower tribunal correctly assessed the factual nature of the property's classification. The agency argued the regional commission confused 'luxury' with 'gentlemanly' categories, but the court found the lower court properly weighed architectural features and location noise against the DOCFA proposal. Consequently, the appeal was rejected because the core issue required a factual evaluation reserved for the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 53 Cost.; In tax appeals regarding property classification, the Court of Cassation cannot substitute its own factual assessment of whether a terrace constitutes a substantial variation, reserving this evaluation exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility factual assessment reservation property classification dispute DOCFA documentation validity luxury residence definition cambiamento di destinazione di zona edificabile non attribuzione a una zona stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 53 Cost.
A/1, pertanto, non era preclusiva del diritto della contribuente di instare per una nuova classazione, ritenuta più corrispondente alla realtà dei luoghi e allo stato di fatto dell'immobile, pena la violazione dell'art. 53 Cost.
art. 53 Cost
A/1, pertanto, non era preclusiva del diritto della contribuente di instare per una nuova classazione, ritenuta più corrispondente alla realtà dei luoghi e allo stato di fatto dell'immobile, pena la violazione dell'art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14492 del 2022
Secondo questa Corte, infatti, è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendí della sentenza impugnata (Cass. n. 14492 del 2022).
Cass. n. 29975 del 2019
Cass. n. 12853 del 2016
Cass. n. 12853 del 2016; Cass.
Cass. n. 15553 del 2017
12853 del 2016; Cass. n. 15553 del 2017).
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 20207-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MAGES SOCIETA' SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO, 43, presso lo studio dell'avvocato MARIO DEL VAGLIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO POZZO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 405/1/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Mages società semplice proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava la categoria, la classe di merito e la rendita di un immobile sito in Genova con l'attribuzione della categoria A/1 (abitazione di tipo signorile), a fronte della A/2 (abitazione di tipo civile) proposta con DOCFA dalla società contribuente. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova rigettava il ricorso, ritenendo l'accertamento legittimo. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente e annullava l'avviso di accertamento così motivando: "In tema di classamento d'immobili, il contribuente può domandare, in ogni momento, all'Amministrazione, la correzione dei dati dichiarati e la rettifica della rendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero, trattandosi di un procedimento di accertamento, e può ricorrere, in caso di diniego, avendo diritto ad una definizione mirata e specifica della sua proprietà senza necessità di prospettare un interesse generale, al giudice tributario, che procederà alla valutazione dell'immobile, tenendo conto delle sue mutate condizioni ed eventualmente disapplicando i criteri elaborati dall'Amministrazione.

Questo, quand'anche la rettifica sia Ric. 2021 n. 20207 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- avvenuta a seguito di presentazioni di DOCFA. La precedente classazione in cat. A/1, pertanto, non era preclusiva del diritto della contribuente di instare per una nuova classazione, ritenuta più corrispondente alla realtà dei luoghi e allo stato di fatto dell'immobile, pena la violazione dell'art. 53 Cost. In tema di capacità contributiva." La sentenza della Commissione Tributaria Regionale affermava inoltre che "la legge non pone una specifica definizione delle categorie e classi catastali, sicché la qualificazione di un'abitazione in termini di "signorile", "civile", "popolare"- contenuta nella nota C-111022 del 4 maggio 1994 del Ministero delle Finanze esplicativa delle varie categorie catastali - costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il deperimento dell'immobile, - fattore sul quale molto insiste anche la contribuente - o per il degrado dell'area ove lo stesso si trovi (Cass.

Sez. V, 22557/2008, in motivazione). [..] La zona, pur apprezzabile per la posizione vicino al mare e, pertanto, residenziale è, peraltro, decentrata, e che l'immobile in cui è collocato l'appartamento, come riscontrabile dalle foto in atti e accertato dal CTP, è un fabbricato degli anni 1959-1960 che non presenta, di certo, caratteristiche architettoniche di pregio. La estrema vicinanza con la ferrovia Genova-La Spezia e con l'Ospedale Gaslini, luogo di accesso di mezzi di pronto intervento, inoltre, sono fonte di privazione di tranquillità e silenzio per l'appartamento in questione.

Nella medesima via la restante parte dei fabbricati è formata da appartamenti classificati A/2 o A/3, a testimonianza del fatto che la zona, nel Ric. 2021 n. 20207 sez. MT - ud. 21-06-2022 -3- suo complesso, pur di carattere residenziale, non può essere considerata "di pregio". La superficie complessiva dell'appartamento, per come calcolata dall'Agenzia in 224 mq, è inferiore al limite di 240 mq superato il quale l'abitazione viene considerata indice di abitazione di lusso e, inoltre ricom prende anche i terrazzi ed accessori, con riduzione della superficie effettiva abitabile a mq. 177.

Le tecniche costruttive e il materiale impiegato per la realizzazione dell'immobile, per quanto in origine all'avanguardia, sono ormai superate". L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione, mentre la società contribuente si costituiva con controricorso per resistere al ricorso ed ottenere la dichiarazione di inammissibilità e/o di rigetto del ricorso dell'Ufficio e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Ufficio lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 R.D.L. 652 del 1939, art. 1 del D.M. n. 701 del 1994, art. 38, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto la variazione DOCFA presentata dal contribuente con la causale "divisione" per lo stralcio del terrazzo non aveva modificato sostanzialmente lo stato dell'immobile e, più in generale, non si ravvisavano modifiche tali da poter far venire meno le caratteristiche di signorilità già possedute dall'immobile e pertanto, non sussistevano i requisiti per una nuova valutazione dell'immobile poiché non erano rinvenibili elementi modificativi dello stesso; con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Ufficio lamentava Ric. 2021 n. 20207 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -4- violazione e/o falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, per non avere la sentenza impugnata distinto la locuzione "abitazioni di lusso" dalla locuzione "abitazioni signorili" e per avere basato la propria decisione sull'assunto che l'immobile in questione non presentasse le caratteristiche di lusso come indicato dal D.M. 2 agosto 1969. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile. Il motivo di impugnazione è innanzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), per non avere l'Ufficio dimostrato la mancanza dei requisiti per una nuova valutazione dell'immobile.

Secondo questa Corte, infatti, il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 31236 del 2021; Cass. n. 24092 del 2021). Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate sostiene che il ricorso della società sia ab origine inammissibile poiché la proposta di nuovo classamento dell'immobile eseguita tramite documentazione DOCFA dalla stessa società sarebbe priva dei requisiti di legge in quanto mancherebbe una effettiva variazione dello stato dell'immobile.

Il motivo di ricorso della Agenzia delle Entrate risulta inammissibile perché l'Ufficio ha l'onere di allegare prove che sostengano la questione da esso sollevata e deve indicare la documentazione precedentemente prodotta sulla quale si fonderebbe la sua doglianza. Questi elementi appena descritti mancano del tutto nel ricorso presentato in Cassazione dall'Ufficio ricorrente. Il motivo di impugnazione inoltre è inammissibile perché contesta il merito della lite. Infatti, le doglianze dell'Ufficio, pur Ric. 2021 n. 20207 sez. MT - ud. 21-06-2022 -5- formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite e quindi sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione.

Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29040 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass, nn. 18611 e 15276 del 2021). In particolare, l'Ufficio introduce nuovamente la questione già decisa nel merito dalla Commissione Tributaria Regionale; infatti, la questione centrale sollevata dall'Ufficio attiene al fatto che lo scorporo del terrazzo si possa o meno valutare come variazione "sostanziale" ai fini dell'applicabilità della proposta presentata tramite documentazione DOCFA.

Tale questione è una valutazione di fatto sulla quale questa Corte non può esprimersi, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito. Il secondo motivo di impugnazione è parimenti inammissibile. Secondo questa Corte, infatti, è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendí della sentenza impugnata (Cass. n. 14492 del 2022). Nel caso di specie, l'Ufficio cerca capziosamente di far credere che la rado decidendí fosse quella di aver inquadrato il bene oggetto di ricorso come "abitazione di lusso" (rilevante ai fini della impossibilità di usufruire della cd. "agevolazione prima casa"), confondendo così la caratteristica "di lusso" con la caratteristica "signorile" in materia catastale.

In questo modo, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, la Ric. 2021 n. 20207 sez. MT - ud. 21-06-2022 -6- Commissione Tributaria Regionale avrebbe confuso il termine "lusso" con il termine "signorile" senza tenere conto che mentre la locuzione "abitazione di lusso" è un elemento utilizzabile a fini fiscali per ottenere l'agevolazione prima casa, la locuzione "abitazione signorile" si riferisce ad una precisa categoria catastale. Nella specie invece la sentenza impugnata ha elencato una serie di motivi, fra i quali la circostanza che si tratta di un fabbricato degli anni 1959-1960 che non presenta, di certo, caratteristiche architettoniche di pregio e che la estrema vicinanza con la ferrovia Genova-La Spezia e con l'Ospedale Gaslini, luogo di accesso di mezzi di pronto intervento, inoltre, sono fonte di privazione di tranquillità e silenzio per l'appartamento in questione: in questo contesto, l'osservazione relativa al fatto che l'abitazione non potrebbe essere considerata di lusso costituisce solo un elemento, insieme ad altri, per ragionevolmente motivare circa il fatto che l'immobile non può considerarsi di pregio e dunque correttamente la DOCFA ha indicato quale categoria catastale non più quella A/1 ma quella A/2.

Infatti, secondo questa Corte: "In tema di benefici fiscali per l'acquisto della cd. prima casa, deve considerarsi "abitazione di lusso", come tale esclusa dall'indicato beneficio, ai sensi del D. M. 2 agosto 1969, quella realizzata su area qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a "ville con giardino", rilevando, ai fini della spettanza dell'agevolazione, non già le intrinseche caratteristiche dell'immobile, bensì la sua ubicazione, in quanto indicativa di particolare prestigio e idonea, di per sé, a qualificare l'immobile come "di lusso", al momento dell'acquisto e non a quello della sua costruzione"(Cass. n. 29975 del 2019;

Cass. n. 12853 del 2016; Cass. n. 15553 del 2017). Ric. 2021 n. 20207 sez. MT - ud. 21-06-2022 -7- Pertanto, inammissibili entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, che l