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Ordinanza — n. 31228/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31228/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31228/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3612-2021 proposto da: COSTANTINO MARIA, SANTORO PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARTELLA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA SOC. COOP. PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA,290, presso lo studio dell'avvocato ERICA BERNARDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GULINO; -controricorrente - Ric. 2021 n. 03612 sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31228/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Invero, il termine ultimo, escludendo la sospensione disposta per la pandemia dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020) per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente prolungato fino all'11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), ed escludendo il periodo feriale dal 1 al 31 agosto2020, scadeva il 31 dicembre 2020. In conclusione, ciò esimendo il Collegio di dare contezza del tenore dei motivi di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Parole chiave

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fermo banca banca agricola pagamento a contanti del saldo sequestro di conti bancari titolari di conti bancari risoluzione delle banche
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3612-2021 proposto da: COSTANTINO MARIA, SANTORO PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARTELLA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA SOC. COOP. PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA,290, presso lo studio dell'avvocato ERICA BERNARDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GULINO; -controricorrente - Ric. 2021 n. 03612 sez.

M1 -ud. 15-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 742/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: La Corte di appello di Messina -in controversia concernente la domanda proposta da Paolo Santoro e Maria Costantino, nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. per azioni, di ripetizione di somme indebitamente corrisposte all’Istituto sulla base di due conti correnti, a causa di clausole contrattuali nulle, e la domanda riconvenzionale proposta nei loro confronti dalla Banca per conseguire il saldo negativo dei medesimi conti, per quanto ancora interessa nel presente giudizio - ha accolto il gravame proposto dalla Banca e pronunciato la condanna di Maria Costantino in solido con il debitore principale Paolo Santoro (già condannato in primo grado), nella qualità di fideiussore dello stesso e fino alla concorrenza dell’importo della fideiussione.

Santoro e Costantino hanno proposto ricorso per cassazione con due mezzi, corroborati da memoria. La Banca ha replicato con controricorso. CONSIDERATO CHE: In via preliminare ed assorbente, come anche eccepito dalla controricorrente senza alcuna contestazione sul punto da parte dei ricorrenti in memoria, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile per tardiva proposizione in relazione al decorso del termine lungo ex art. 327, primo co mma, Ric. 2021 n. 03612 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -3- cod.proc.civ. -nel testo vigente anteriormente alla sostituzione apportata dalla legge n.69/2009, trattandosi di giudizio instaurato nel 2002 (Cass. n.19969/2015) - di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, effettuata il 27 settembre 2019, essendo stato il ricorso notificato, a mezzo PEC, in data 29 gennaio 2021 e, dunque, oltre il predetto termine.

Invero, il termine ultimo, escludendo la sospensione disposta per la pandemia dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020) per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente prolungato fino all'11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), ed escludendo il periodo feriale dal 1 al 31 agosto2020, scadeva il 31 dicembre 2020. In conclusione, ciò esimendo il Collegio di dare contezza del tenore dei motivi di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, Ric. 2021 n. 03612 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -4- ove dovuto, per il ricorso,