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Ordinanza — n. 31156/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against INPS, overturning partial fee compensation due to lack of specific justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31156/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's appeal regarding the partial compensation of litigation costs, quashing the appellate court's decision in this regard. The lower court had compensated fees based on the 'peculiarity of the controversy' and 'interpretative complexity,' while the INPS argued for full liability. The court rejected this reasoning as a generic formula lacking logical substance, holding that such compensation requires specific, non-generic justification under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.; The judge's discretion to compensate litigation costs for 'grave and exceptional reasons' requires specific, non-generic justification, rejecting vague formulas like 'complexity of the case' as insufficient to deviate from the principle of losing party pays.

Parole chiave

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litigation costs compensation exceptional reasons requirement generic formula rejection procedural code interpretation INPS social security diritti di previdenza professionale mantenimento della previdenza istituto di previdenza iscritto

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
nella fattispecie, il procedimento è disciplinato ratione temporis dall'art. 92 cod.
Art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.
con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la violazione e /o falsa applicazione degli artt.
Art. 24 Cost.
e dell'art. 24 Cost., assumendo l'errata compensazione delle spese di giudizio del secondo grado;
Art. 91 cod.proc.civ.
Art. 92 cod.proc.civ.
nella fattispecie, il procedimento è disciplinato ratione temporis dall'art. 92 cod.
art. 24 Cost
e dell'art. 24 Cost., assumendo l'errata compensazione delle spese di giudizio del secondo grado;
art. 92 cod. proc. civ
nella fattispecie, il procedimento è disciplinato ratione temporis dall'art. 92 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 10213 del 2017
Cass. nr. 2572 del 2012
Cass. nr. 22333 del 2017
2572 del 2012 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (per tutte: Cass. nr. 22333 del 2017)- secondo cui - in relazione al testo dell'art.
Cass. nr. 9977 del 2019
Cass. nr. 21400 del 2021
9977 del 2019; Cass. nr. 21400 del 2021);
Cass. nr. 11217 del 2016
Cass. nr. 22310 del 2017
11217 del 2016; Cass. nr. 22310 del 2017 Cass.
Cass. nr. 22354 del 2021
22310 del 2017 Cass. nr. 22354 del 2021);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11443-2021 proposto da: DELLAVERSANA ELPIDIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO IROLLO, SEBASTIANO SCHIAVONE; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. INPS SPA 05870001004, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 3114/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Napoli ha respinto l'appello dell'INPS e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto somme a titolo di omissione contributiva, in relazione alla posizione di un lavoratore;

2. la Corte ha confermato l'insussistenza dell'obbligo contributivo della parte datoriale, non avendo l'Inps fornito prova dello stesso, in applicazione del principio di diritto secondo cui «nel giudizio promosso dal debitore per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo o su una diffida». Ha compensato le spese del grado «considerata la peculiarità della controversia e la complessità interpretativa dei principi giurisprudenziali utilizzati»;

3. la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; 4. è rimasto intimato l'INPS;

5. la proposta del giudice relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE:

6. con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. e dell'art. 24 Cost., assumendo l'errata compensazione delle spese di giudizio del secondo grado;

7. il motivo è fondato; Ric. 2021 n. 11443 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- 8. deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizìo di primo grado (Cass.nr. 10213 del 2017);

9. nella fattispecie, il procedimento è disciplinato ratione temporis dall'art. 92 cod. proc. civ. nel testo introdotto dalla legge nr. 69 del 2009 (articolo 45 comma 11) che prevede la possibilità di disporre la compensazione, fuori dal caso di soccombenza reciproca, per «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; il presente giudizio è stato infatti introdotto nel 2011;

10. soccorre dunque il principio -enunciato dalle Sezioni Unite nell'arresto nr. 2572 del 2012 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (per tutte: Cass. nr. 22333 del 2017)- secondo cui - in relazione al testo dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ. vigente anteriormente al DL 12.9.2014 nr. 132, articolo 13- la disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano «gravi ed eccezionali ragioni», è norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche, e denunciabile in termini di vizio di violazione di legge «ove le ragioni indicate risultino illogiche oppure erronee» (Cass. nr. 9977 del 2019; Cass. nr. 21400 del 2021);

11. si è, in particolare, precisato che le «gravi ed eccezionali ragioni», che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese di lite, «non possono essere espresse con formule generiche, come la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale, inidonee a consentire il necessario controllo» (cfr. Cass.nr. 11217 del 2016; Cass. nr. 22310 del 2017 Cass. nr. 22354 del 2021);

12. nel caso di specie, la ragione espressa nella sentenza impugnata e individuata nella «peculiarità della controversia e [...] complessità interpretativa dei principi giurisprudenziali utilizzati» non Ric. 2021 n. 11443 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- è idonea ad integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni, risolvendosi piuttosto in una formula di stile priva di consistenza logica;

13. la vicenda processuale, sinteticamente descritta nello storico di lite (punto 2. del «rilevato che») è caratterizzata piuttosto dall'applicazione di regole consolidate di questa Corte; come tale, non rende congruente la disposta compensazione in deroga al principio di soccombenza;

14. il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a liquidare le spese del procedimento in base agli enunciati principi;

15. al giudice del rinvio è demandata, anche, la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alle spese processuali, e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di