Italian Court dismisses appeal on court fees, ruling discretionary increases for digital filings require specific proof. Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the applicants against the Tribunal of Rome's decision on litigation costs. The applicants argued that the judge failed to apply statutory fee increases for documents submitted via digital means, yet the court held that such increases depend on the judge's discretionary assessment of specific technical tools used. Since the applicants did not specify the exact software or techniques employed to facilitate text search within their documents, the court found no violation of the law and dismissed the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 lett. b) D.M. nr. 37 del 2018; Art. 445 bis, quinto comma, cod. proc. civ.: The statutory fee increase for digital filings is subject to judicial discretion based on the specific technical aids used; the increase is not presumed and requires the party to demonstrate the concrete techniques employed to justify the application of the surcharge in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8776-2021 proposto da: RUTA DANIELA, STIRPE FABIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE ACACIE N. 13/15, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO DI GENIO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 07/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: con il decreto depositato il 7.2.2021, il Tribunale di Roma, pronunciando ex art. 445 bis, quinto comma, cod.proc.civ., ha omologato l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data della visita di revisione; ha condannato l'INPS al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 911,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, ponendo a carico dell'Istituto anche le spese di CTU; avverso la statuizione sulle spese, ricorrono in cassazione Daniela Ruta e Fabio Stirpe, ex art. 111 Cost.; l'INPS resiste con controricorso; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO CHE: con un unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione del D.M. nr. 55 del 2014 anche in relazione all'art. 1 lett.
b) D.M. nr. 37 del 2018, dell'art. 24 della legge nr. 794 del 1942, co. 1, del D.M. nr. 585 del 1994 e della legge nr. 1051 del 1957, nonché vizio di motivazione, per avere il giudice liquidato le spese di giudizio senza tener conto degli scaglioni previsti dal D.M. nr. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. nr. 37 del 2018, il cui art. 1, lett. b, prevede espressamente un ulteriore aumento del 30% del compenso determinato ai sensi dei parametri generali, in caso di atti depositati Ric. 2021 n. 08776 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- con modalità telematiche, redatti con tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli stessi, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
Parte ricorrente deduce, altresì, vizio di motivazione per non aver il giudice indicato il sistema di liquidazione adottato; il motivo è manifestamente infondato; questa Corte ha già ritenuto (Cass. nr. 15572 del 2022 e Cass.nr. 10531 del 2022) che l'aumento in discorso è rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio.
Si è, altresì, specificato l'onere della parte (Cass. nr. 32771 del 2021) di precisare il contenuto degli atti che sarebbero stati redatti con tali modalità e, in particolare, di indicare, in modo sufficientemente specifico, le tecniche informatiche eventualmente utilizzate «idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, [..] la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»; alla stregua del delineato quadro giurisprudenziale, nel caso di specie, ove il ricorrente propone motivo di ricorso di violazione dei compensi minimi, ma senza indicare le specifiche tecniche informatiche adoperate nella redazione degli atti, si osserva, da un lato, che il procedimento in oggetto è caratterizzato da notevole semplicità e snellezza, sicché è coerente una motivazione che liquida le competenze senza giustificare, in modo espresso, sulla mancata applicazione di aumenti tariffari discrezionali (implicitamente esclusi) e, dall'altro lato, che non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno l'aumento tariffario; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono, altresì, i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Ric. 2021 n. 08776 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 13 luglio 2022. Il Presidente' Dott.ssa. Margherita Maria' Leone DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2021 IL C ANCELLIER SPERTO Margherit cchipinti 1.1.9147910,9 01bY Ric. 2021 n. 08776 sez. ML - ud. 13-07-2022 -4- oung n19O OF2N11:1 'TI `4137-)q o irgOkrò- W2r) ki\hi",) or(13 ()- ywi-,:).Nzfr //so ((Me _1y) ,‘~gto — rvir)-(Lo "21 AcumgrA40-3 - ottYPt94-1° no T 2 . 2CAC vy3 'rove D 01/09d 114 ftr2. - weAl 03,3( /?:7 evv 9(72-Ìkf -afZ/t"-7, "CITY_ ^VIO kW 22o (4/ frYikry.rvv 1s-21-