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Ordinanza — n. 31099/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim by correcting prescription start date to July 6, 2010, per DPCM 2010 extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31099/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed INPS's appeal against the lower court's dismissal of contribution claims for 2009. The lower court incorrectly set the prescription deadline at June 16, 2010, ignoring a specific DPCM that extended the payment deadline to July 6, 2010. The Court ruled that the prescription period must begin from this extended deadline, thereby invalidating the lower court's decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 2935 cod. civ.; Art. 421 cod. proc. civ.; DPCM 10 giugno 2010: The prescription period for social security contributions begins on the extended payment deadline established by specific decrees, not the standard tax declaration date.

Parole chiave

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prescription period social security contributions payment deadline extension DPCM 2010 Gestione separata tax declaration Cassation Court calcolo del periodo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 cod. civ.
Art. 421 cod. proc. civ.
e dell'art. 421 cod.proc.civ.
Art. 1, comma 1, DPCM del 10 giugno 2010
in relazione all'art. 1, comma 1, del DPCM del 10 giugno 2010 (pubblicato in G.U.
Art. 2, commi 26 e ss., legge 8 agosto 1995 nr.335
141 del 19 giugno 2010) nonché dell'art. 2, commi 26 e ss., della legge 8 agosto 1995 nr.335, dell'art.18, comma 12°, del D.L.
Art.18, comma 12°, D.L. nr. 98 del 2011
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs.
Art. 360 nr 3 cod.proc. civ.
con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- l'INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.
Art. 380 bis cod.proc.civ.
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; CONSIDERATO CHE:
art. 380 bis cod.proc.civ
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; CONSIDERATO CHE:
artt. 2935 cod.civ
civ.- l'INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 cod.civ.
art. 421 cod.proc.civ
e dell'art. 421 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 27950 del 2018
Cass. nr. 19403 del 2019
Cass. nr. 1557 del 2020
Cass. nr. 10273 del 2021
Cass. nr. 73 del 2014
Cass. nr. 16586 del 2010
Cass. nr. 20898 del 2007
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15205-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro TONDINI ANDREA; - intimato - avverso la sentenza n. 504/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1.1a Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato non dovuti, da parte dell'ingegnere Andrea Tondini, i contributi alla Gestione separata per l'anno 2009; 2.1a Corte territoriale ha ritenuto che il credito contributivo preteso dal professionista fosse prescritto, dovendo il dies a quo fissarsi al 16.6.2010, data di scadenza del versamento dei contributi, mentre la lettera raccomandata inviata dall'Inps perveniva al destinatario in data 30.06.2015;

3. avverso tale decisione, ha proposto ricorso l'INPS, con un motivo, cui non ha opposto difese il professionista;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; CONSIDERATO CHE:

5. con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- l'INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 cod.civ. e dell'art. 421 cod.proc.civ. in relazione all'art. 1, comma 1, del DPCM del 10 giugno 2010 (pubblicato in G.U. nr. 141 del 19 giugno 2010) nonché dell'art. 2, commi 26 e ss., della legge 8 agosto 1995 nr.335, dell'art.18, comma 12°, del D.L. nr. 98 del 2011, convertito con modif. dalla legge nr. 111 del 2011, per avere la Corte di merito, in relazione ai contributi richiesti per l'anno 2009, errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il DPCM indicato aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento al 6.7.2010; Ric. 2021 n. 15205 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- 6. il motivo è fondato;

7. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 8.a chiarimento dell'esposto principio, la Corte ha, quindi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite», chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti Ric. 2021 n. 15205 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -3- [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive citate);

9. in particolare, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett.

a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b);

10. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass.nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 10.6.2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997);

11. agli indicati principi non si è uniformata la sentenza impugnata che va pertanto cassata;

12. la causa va dunque rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà considerare il 6.7.2010 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; Ric. 2021 n. 15205 sez. ML - ud. 13-07-2022 -4- 13. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, a