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Ordinanza — n. 31098/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows INPS contribution claim by correcting prescription start date to payment deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31098/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's contribution claim against the appellant, overturning the lower court's dismissal. The lower court incorrectly determined that the prescription period began when the tax return was filed rather than when the payment deadline expired. The court ruled that statutory provisions mandate the prescription clock starts only upon the expiration of the specific payment terms, not the tax declaration date. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for a new decision on the prescription issue.

Regesto Legislator

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Art. 55 r.d.l. 1827/1935; Art. 18 comma 4 d.lgs. 241/1997; The prescription period for mandatory social security contributions begins on the day the contributions must be paid, not on the date the tax return is filed.

Parole chiave

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social security contributions prescription period payment deadline tax return filing Gestione separata remand to appellate court INPS liability procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 55, r.d.l. nr. 1827/1935
va, del pari, ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l.
Art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs.
Art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs.
Art. 1, del D.P.C.M. del 6.6.2012
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs.
Art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995
nonché dell'art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995;
Art. 2935 cod.civ.
360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ. nonché dell'art.
Art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ.
con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art.
art. 2935 cod.civ
360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 27950 del 2018
Cass. nr. 19403 del 2019
Cass. nr. 1557 del 2020
Cass. nr. 10273 del 2021
13-07-2022 -3- disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021), chiarendo anche (v.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12985-2021 proposto da: GASPERONI GIANMARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO SAVELLI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 456/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato «dovuti i contributi richiesti dall'Inps nell'avviso di addebito opposto a titolo di iscrizione gestione separata per professionisti iscritti ad albo avvocati» mentre, in accoglimento del ricorso per opposizione all'avviso di addebito, per la parte relativa alle sanzioni, ha dichiarato le stesse «dovute ex art. 116, 8° comma, lett.

a) L. 388/2000 [...]»;

2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il credito contributivo, nonostante l'entità del reddito prodotto (di euro 4.796,00), in difetto della dimostrazione, da parte del professionista, della contingenza, sporadicità, occasionalità ed eventualità dell'attività svolta. La Corte ha poi escluso la prescrizione del credito; a tale proposito, ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione dovesse fissarsi al momento della dichiarazione dei redditi; nella specie, la dichiarazione era stata presentata il 28.9.2012 mentre l'atto interruttivo (id est: l'avviso bonario) era stato notificato il 22.8.2017;

3. la cassazione della sentenza è domandata da Gianmaria Gasperoni, con due motivi, successivamente illustrati con memoria, cui non ha opposto difese l'INPS;

4. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE:

5. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ. nonché dell'art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995;

6. il ricorrente denuncia l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nell'affermare che il dies a quo della prescrizione estintiva decorre dal termine di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla data in cui i contributi devono Ric. 2021 n. 12985 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- essere versati; per la parte privata, l'avviso bonario, ricevuto il 22 agosto, non ha avuto alcuna efficacia interruttiva;

7. il motivo è fondato;

8. va ribadito che, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce, infatti, in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria;

9. va, del pari, ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. nr. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;

10. la Corte ha poi ulteriormente precisato che assume significato, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta Ric. 2021 n. 12985 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021), chiarendo anche (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.) che detto differimento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (in motivaz., Cass. nr. 10273 cit.).

Nel caso di specie, trattandosi di contributi del 2011, viene in rilievo l'art. 1 del D.P.C.M. del 6.6.2012, pubblicato in G.U. nr. 135 del 12 giugno 2012, che ha differito al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi;

11. a tali principi non si è, invece, conformata la sentenza impugnata che ha valutato l'idoneità interruttiva dell'avviso bonario del 22 agosto 2017 in relazione alla data di presentazione dei redditi (28.9.2012) e non al momento in cui i contributi dovevano essere versati (9 luglio 2012);

12. il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., con cui è dedotta la violazione e/o falsa applicazione di plurime disposizioni di legge, per avere la Corte territoriale onerato il professionista della prova dell'occasionalità dell'attività e non -come doveva essere- l'Inps dell'abitualità della stessa, resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo;

13. per quanto innanzi, la pronuncia va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, perché provveda nuovamente alla delibazione della questione della prescrizione;

14. il giudice di rinvio dovrà, altresì, provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa Ric. 2021 n. 12985 sez. ML - ud. 13-07-2022 -4- alla Corte di appello di Bologna, in dive