Cassation court dismisses appeal as inadmissible because lower court examined merits despite prior inadmissibility ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS appeal inadmissible because the lower court had already ruled the specific ground of attack inadmissible before examining the merits. The INPS argued that the lower court failed to consider a specific statutory deadline for contribution payments, but the court found this argument irrelevant. The decision rests on the principle that when a judge rules a ground inadmissible yet proceeds to examine it, that examination has no legal effect, and the losing party must challenge the inadmissibility ruling itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., comma 1, nr. 3; When a judge rules a ground of appeal inadmissible but proceeds to examine it in the merits, such examination is legally ineffective, and the losing party must challenge the inadmissibility ruling to avoid res judicata.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21037-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro PASQUINO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 17, presso lo studio dell'avvocato MICCOLIS MASSIMO, rappresentata e difesa dall'avvocato VALENTINI ANDREA; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 15/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della SCCI; ha rigettato, per il resto, il gravame; per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha osservato come il Tribunale avesse espressamente escluso l'applicabilità all'avvocato Pasquino della proroga stabilita dal DPCM del 10.6.2010 e che l'INPS, deducendo genericamente la decorrenza del termine di prescrizione dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, non avesse mosso critiche specifiche alla decisione di primo grado; la Corte di appello ha «del resto» rilevato che il D.P.C.M. del 10 giugno 2010, di differimento dei termini per il versamento dei contributi, fosse irrilevante, nel caso di specie, perché rivolto a soggetti diversi dall'appellato; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, il professionista in epigrafe; entrambe le parti hanno depositato memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.;
CONSIDERATO CHE: con l' unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 3, l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod.civ., della legge 8 agosto 1995, nr. 335, Ric. 2021 n. 21037 sez. MI - ud. 10-06-2022 -2- art. 2, commi 26 -31, del D.Lgs nr. 241 del 241, art. 18, del d.P.R. nr. 435 del 2001, art. 17, e del DPCM 10 giugno 2010, per non avere la sentenza impugnata considerate il differimento del termine di pagamento dei contributi al 6 luglio 2010; il ricorso è inammissibile; in quanto riflettenti l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti, per l'anno 2009, alla Gestione separata, da parte dell' avvocato del libero foro non iscritto alla Cassa di previdenza forense, le censure proposte dal ricorrente non attingono infatti la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, nel rigettare l'appello, ha esaminato soltanto ad abundantiam il merito dei motivi proposti dal ricorrente, avendone preliminarmente rilevato «l'inammissibilità», per difetto di specificità e pertinenza;
è noto che quando, come nella specie, il giudice, dopo aver statuito in ordine all'«inammissibilità» di una domanda o un capo di essa o un motivo dì impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas judicandi al riguardo, abbìa ugualmente proceduto all'esame degli stessi nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione, e quindi prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere nè l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare la statuizione concernente l'inammissibilità, la quale costituisce l'unica vera ragione della decisione (ex plurimis, Cass. nr. 11675 del 2020 con richiamo della giurisprudenza della Corte) la cui mancata impugnazione ha comportato nella specie il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1200,00 per compensi professionali, Ric. 2021 n. 21037 sez. ML - ud. 10-06-2022 -3- in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rìcorso, a norma del comma 1 bis del