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Ordinanza — n. 31094/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling contribution payment deferral applies to all economic activity subjects regardless of tax regime choice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31094/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Court of Appeal of Turin, quashing the lower court's decision regarding the prescription of social security contributions. The INPS argued that the statutory deferral of payment deadlines for 2010 contributions should apply to the appellant, an attorney, even though the lower court limited the deferral to those subject to specific sectoral tax studies. The court held that the deferral applies objectively to all subjects exercising economic activities covered by sectoral studies, irrespective of whether they voluntarily opted for a different tax regime, thereby invalidating the lower court's restrictive interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2944 cod. civ.; Art. 18, comma 4, d.lgs. 241/1997; Art. 1, comma 1, lett. a), DPCM 10.6.2010: The deferral of contribution payment deadlines applies to all subjects exercising economic activities covered by sectoral studies, regardless of their specific tax regime adherence, and the prescription period commences from the actual date of payment due.

Parole chiave

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social security contributions prescription period payment deferral tax regime choice sectoral studies INPS appeal cassation ruling imposta minima

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 and 2944 of the Civil Code
Art. 2, paragraphs 26-31, Law No. 335 of 1995
2935 e 2944 cod.civ., dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr.335 del 1995, dell'art.
Art. 18 of D.Lgs. No. 241 of 1997
2, commi 26-31, della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18 del D.Lgs.
Art. 17 of D.P.R. No. 435 of 2001
241 del 1997, dell'art. 17 del d.P.R.
DPCM of June 10, 2010
Art. 55 of R.D.L. No. 1827 of 1935
Del pari, occorre ribadire che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l.
Art. 1, paragraph 4, D.Lgs. No. 241/1997
2, commi 26-31, della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18 del D.Lgs.
art. 380 bis cod.proc.civ
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; Ric.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassation No. 10273 of 2021
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 31093/2022 — snciv
Cassation court allows INPS claim against lawyer, ruling contribution deadline extension applies regardless of tax regime.
Ordinanza — n. 18763/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses INPS appeal regarding social security contributions for professional income under €5,000.
Ordinanza — n. 27293/2023 — snciv
Cassation court quashes appeal sentence for incorrect prescription term start date, remanding case to lower court.
Ordinanza — n. 16689/2026 — snciv
Cassation court dismisses appeal against INPS for unpaid social security contributions and fines. The court rejects the claim that reduced civil penalties apply due to interpretative uncertainty. The court holds that civil penalty reduction strictly requires full payment of the disputed contribution. The court emphasizes that the appellant's argument regarding collective agreement applicability was factually unsupported. The decision confirms the lower court's finding of contributory evasion. The ruling upholds the imposition of the full fine amount. The court notes the absence of mitigating crisis conditions. The judgment affirms the necessity of complete payment for penalty mitigation. The decision rejects the appellant's procedural and substantive arguments. The court orders the payment of the unified contribution fee.
Ordinanza — n. 24789/2022 — snciv
Cassation court allows INPS claim against lawyer by ruling that tax regime choice does not exempt contribution payment deadlines from extension.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14010-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro COLOMBARO ENRICO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato RENZO COLOMBARO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 446/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Torino, in parziale accoglimento dell'INPS, respingeva l'opposizione avverso l'avviso di addebito, in relazione ai contributi richiesti dall'Ente in relazione all'anno 2010. Confermava, invece, la decisione di primo grado che aveva dichiarato prescritta la richiesta dell'INPS, nei confronti dell'odierno controricorrente, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009;

2. per quanto qui solo rileva, a fondamento del decisum, la Corte territoriale osservava che il differimento dei termini per il versamento dei contributi, di cui al DPCM del 10 giugno 2010, non riguardava i contribuenti che, come l'appellato, erano assoggettati al regime fiscale cd. «dei minimi»;

3. la pretesa contributiva era, dunque, prescritta dovendo il dies a quo dì decorrenza del termine di prescrizione quinquennale fissarsi al 16 giugno 2010 mentre la richiesta dell'INPS era intervenuta il 29 giugno 2015;

4. avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, successivamente illustrato con memoria, il professionista in epigrafe;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; Ric. 2021 n. 14010 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- CONSIDERATO CHE:

6. con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ.- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 cod.civ., dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18 del D.Lgs. nr. 241 del 1997, dell'art. 17 del d.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM 10.6.2010, per avere la Corte di merito ritenuto applicabile il differimento del termine per effettuare il pagamento dei contributi di cui al DPCM indicato in rubrica solo ai contribuenti tenuti ad adeguarsi alle risultanze degli studi di settore e non anche agli avvocati che, come nella specie, avessero aderito a diversi regimi fiscali;

7. il motivo è fondato;

8. esso pone una questione già valutata dalla Corte che ha esaminato il profilo della rilevanza del differimento della scadenza del termine di pagamento dei contributi, anche per coloro che, pur esercitando attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, aderiscano, nel concreto, a regimi fiscali per i quali detti studi invece non operino, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass., nr. 10273 del 2021, seguita, ex plurimis, da Cass. nr. 32467 del 2021, Cass. nr. 33250 del 2021, Cass. nr. 9340 del 2022);

9. a tale orientamento va data continuità nella presente sede;

10. in particolare, come già osservato da Cass. nr. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall'assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione Ric. 2021 n. 14010 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -3- tributaria. Del pari, occorre ribadire che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;

11. a chiarimento dell'esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite», specificando, per quanto qui maggiormente interessa, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive citate);

12. in altre parole, ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle «per le quali s(iano) state elaborati studi di settore» e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi; Ric. 2021 n. 14010 sez. ML - ud. 10-06-2022 -4- 13. è dunque incorsa in errore di diritto la Corte di appello che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, non ha considerato il differimento dei termini di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. cit., perché ha ritenuto la disposizione non operante in relazione all'odierno controricorrente;

14. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa