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Ordinanza — n. 31076/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of jurisdiction over administrative expulsion merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31076/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower judge correctly refused to examine the substantive merits of the expulsion decree. The appellant argued that the judge ignored pending criminal proceedings and failed to assess his status as a long-term resident, but the court ruled that such evaluations belong exclusively to administrative jurisdiction. Consequently, the ordinary court lacks the authority to review the legality of the expulsion measure itself.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998; Art. 16, d.lgs. 286/1998: The ordinary judge's review of an expulsion decree is limited to verifying the absence of a valid residence permit, precluding any assessment of the underlying administrative legality or the applicant's personal situation.

Parole chiave

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expulsion decree ordinary jurisdiction administrative review long-term resident inadmissible appeal allontanamento malgrado rischio di persecuzione sospensione dell'allontanamento motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art.
Art. 16, d.lgs. 286/1998
286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 16 d.lgs.
Art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
dell'erronea applicazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e della mancata applicazione dell'art.
Art. 9, d.lgs. 286/1998
286/1998 e della mancata applicazione dell'art. 9, d.lgs.
Art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
Art. 19, d.lgs. 286/1998
13-09-2022 -4- fondamento del decreto espulsivo e quello a sostegno dell’opposizione a detto provvedimento; in ordine alla recente novellazione dell'art. 19 d.lgs.
art. 16 d.lgs. 286/1998
286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 16 d.lgs.
art. 19 d.lgs. 286/1998
13-09-2022 -4- fondamento del decreto espulsivo e quello a sostegno dell’opposizione a detto provvedimento; in ordine alla recente novellazione dell'art. 19 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez U, 16/10/2006, n. 22217
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16904-2021 proposto da: HAJI ALLY MTWANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato ARTURO SALERNI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PREFETTURA della PROVINCIA di ROMA; -intimata- avverso l'ordinanza n. RG 76878/2018 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI. Ric. 2021 n. 16904 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -2- 1.

Haji Ally Mtwana, cittadino tanzaniano, ricorre a qu esta Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Roma, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 16 d.lgs. 286/1998 in quanto il gdp avrebbe ignorato la pendenza del giudizio di cassazione relativamente alla sentenza che aveva adottato la misura dell'espulsione in sostituzione della pena irrogata nella specie, giudizio in conseguenza del quale la Corte d'Appello in sede di rinvio aveva proceduto a decretare la revoca della misura espulsiva;

2) dell'erronea applicazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e della mancata applicazione dell'art. 9, d.lgs. 286/1998 in quanto il gdp, nel confermare la misura in questione avrebbe dovuto valutare complessivamente la vicenda dello straniero e la sua condizione di "soggiornante di lungo periodo", in ragione della quale la revoca del permesso di soggiorno postula un accertamento della pericolosità nella specie del tutto omesso;

3) della violazione e/o omessa applicazione 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 in quanto il gdp, nel confermare la misura in questione, avrebbe avallato l'operato della PA che aveva escluso la sussistenza delle ragioni per far luogo al riconoscimento della permesso di soggiorno per motivi umanitari, astenendosi dal valutare nel suo complesso la situazione personale dello straniero. Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata. Memoria del ricorrente exart. 380-bis cod. proc. civ. Ric. 2021 n. 16904 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -3-

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Tutti i sopradetti motivi – sfrondato il campo da ogni equivoco riconducibile all'asserita revoca della misura espulsiva da parte del giudice penale, giacché qui il decreto impugnato è stato adottato ad iniziativa del prefetto ed ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998 – si prestano ad una preliminare valutazione di inammissibilità, giacché, come ha riconosciuto lo stesso decidente, è consolidata opinione di questa Corte che,siccome il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, il sindacato affidato al giudice ordinario in sede di impugnazione è volto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell'eventuale disapplicazione, sulla legittimità di esso trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi alquale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione (Cass., Sez U, 16/10/2006, n. 22217).

3. Ne consegue che, siccome le declinate doglianze afferiscono tutte al merito del procedimento che in sede amministrativa ha determinato l'adozione del decreto di espulsione, peraltro impugnato dall’odierno ricorrente avanti al T.A.R. Lazio (pag.2 dell’ordinanza impugnata), il giudice a quo,del tutto rettamente, si è astenuto dal loro esame, sicché il provvedimento qui impugnatosi rende di conseguenza insindacabile in questa sede; né, peraltro e per quanto occorra, nel ricorso sono esposti compiutamente e in modo autosufficiente il percorso argomentativo a Ric. 2021 n. 16904 sez.

M1 -ud. 13-09-2022 -4- fondamento del decreto espulsivo e quello a sostegno dell’opposizione a detto provvedimento; in ordine alla recente novellazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, su cui insiste la memoria, in disparte il rilievo dell’entrata in vigore della norma dopo che la causa era stata trattenuta in decisione e della controversa sua applicabilità ai giudizi pendenti avanti al gdp, il ricorrente non indica compiutamente quali siano i dati fattuali precisi a supporto della dedotta piena integrazione in Italia, per quanto di rilevanza ai sensi dell’art.19 citato, e se, come e quando li abbia dedotti nel giudizio di merito, sicché la doglianza difetta di specificità e di autosufficienza.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater. PQM Dichiara il ricorso inammi