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Ordinanza — n. 31011/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim by correcting prescription start date to July 6, 2010, per payment deferral decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31011/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed INPS's appeal against the lower court's dismissal of contribution claims for 2009. The lower court incorrectly set the prescription deadline at June 16, 2010, ignoring a specific decree that deferred payment for certain professionals to July 6, 2010. The court ruled that the prescription period must begin from the actual payment deadline established by the decree, not the standard tax filing date, and remanded the case for a new decision based on this corrected timeline.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2944 cod. civ.; D.P.C.M. 10.6.2010: The prescription period for social security contributions begins on the date the payment deadline expires, which includes legally deferred dates, not the standard filing date.

Parole chiave

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social security contributions prescription period start date payment deadline deferral INPS contribution claims Cassation remand regulatory decree validity tax professional obligations credito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 cod. civ.
Art. 2944 cod. civ.
Art. 2, commi 26-31, legge 8 agosto 1995 nr.335
nonché dell'art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995 nr.335, dell'art.18 del d.lgs.
Art.18 d.lgs. nr. 241 del 1997
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs.
Art. 17 d.P.R. nr. 435 del 2001
241 del 1997 e dell'art. 17 del d.P.R.
DPCM Ric. 2021 n. 14028
435 del 2001 e del DPCM Ric. 2021 n. 14028 sez.
art. 380 bis cod.proc.civ
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; CONSIDERATO CHE:

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 27950 del 2018
Cass. nr. 19403 del 2019
Cass. nr. 1557 del 2020
Cass. nr. 10273 del 2021
Cass. nr. 73 del 2014
Cass. nr. 16586 del 2010
Cass. nr. 20898 del 2007
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14028-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CR,EDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro ALOIA MAURIZIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FASANO PIETRO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 447/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato non dovuti, da parte dell'avvocato Maurizio Aloia, i contributi alla Gestione separata per l'anno 2009;

2. la Corte territoriale ha ritenuto che il credito contributivo preteso dal professionista fosse prescritto, dovendo i/ dies a quo fissarsi al 16.6.2010, data di scadenza del versamento dei contributi, mentre «la nota impugnata veniva notificata al ricorrente in data 30.06.2015 [...]»;

3. avverso tale decisione, ha proposto ricorso l'INPS, con un motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, il professionista;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; CONSIDERATO CHE:

5. con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- l'INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 cod.civ. nonché dell'art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995 nr.335, dell'art.18 del d.lgs. nr . 241 del 1997 e dell'art. 17 del d.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM Ric. 2021 n. 14028 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- 10.6.2010, per avere la Corte di merito, in relazione ai contributi richiesti per l'anno 2009, errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il DPCM indicato aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento al 6.7.2010;

6. il motivo è fondato;

7. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;

8. a chiarimento dell'esposto principio, la Corte ha, quindi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione «anche il differimento dei termini stessi, Ric. 2021 n. 14028 sez. ML - ud. 17-05-2022 -3- quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite», chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (Cass. nr.10273 del 2021 g-surcrdàssive-eit-at-e);

9. in particolare, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett.

a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b);

10. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass.nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 10.6.2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997);

11. agli indicati principi non si è uniformata la sentenza impugnata che va pertanto cassata; Ric. 2021 n. 14028 sez. ML - ud. 17-05-2022 -4- 12. la causa va dunque rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà, considerare il 6.7.2010 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;

13. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per