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Ordinanza — n. 30999/2022 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows appeal for omission of release order in gratuitous lease case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30999/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation accepted the appeal against a lower court's failure to explicitly order the return of a property in a gratuitous lease dispute. Although the appellate court acknowledged the right to restitution in its reasoning, it omitted a specific condemnation to release the land in its final ruling. The Court ruled that this omission was legally significant and integrated the complaint, thereby quashing the lower decision and remanding the case for a proper judgment on the release order.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: When a lower court acknowledges a right to restitution in the reasoning but fails to issue a specific condemnation to release the property in the operative part, the omission is considered integrated, and the appeal is admissible to correct the lack of a definitive ruling on the release.

Parole chiave

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omission of pronouncement gratuitous lease release of property appellate omission remand for judgment rivendicazione della proprietà restituzione di fondo diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25907/2021 R.G. proposto da: GABRIELLI CAPIALBI ANTONIO, GABRIELLI CAPIALBI GAETANA, elettivamente domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA N 36, presso lo studio dell’avvocato MARIA IDA OREFICE C/O STUDIO LEGALE VADALA' rappresentati e difesi dall'avvocato CHIAPPALONE SAVERIO (CHPSVR42B28H558G); -ricorrente - contro GIOVINAZZO MICHELE -intimato - avverso la sentenza n. 336/2021 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, depositata il 17/03/2021; Ric. 2021n. 25907 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. Antonio Gabrielli Capialbi, Gaetana Gabrielli Capialbi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, nel dichiarare fondata la domanda riconvenzionale dei convenuti, rigettata in primo grado e reiterata con appello incidentale, volta ad ottenere il rilascio di un fondo dato in comodato (di cui l’attore aveva chiesto l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione), non condannava il detentore a rilasciare il bene.

2. Michele Giovinazzoè rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sulla domanda di rilascio. Si dolgono che la Corte d’Appello, pur avendo accertato in motivazione il diritto dei ricorrenti a richiedere ad nutum la restituzione del bene immobile al comodatario, trattandosi di comodato senza predeterminazione di un termine, nel dispositivo non ha pronunciato la condanna dell’attore a rilasciare il terreno.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Ric. 2021n. 25907 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -3- La censura è fondata. La Corte d’Appello si limita nel dispositivo ad accogliere “l’appello incidentale per le ragioni di cui in parte motiva e per l’effetto riforma il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda riconvenzionale, confermando nel resto” (così a pag. 9). Deve ritenersi che la sentenza abbia certamente natura di accertamento del diritto alla restituzione del bene, ma non anche natura condannatoria al rilascio, stante il tenore letterale deldispositivo che omette sul punto ogni statuizione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581593). Si ritiene quindi integrata la lamentata omissione di pronuncia, per non aver la Corte distrettuale pronunciato la condanna dell’attore al rilascio del fondo.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. 4.Il ricorrente non ha depositato memoria.

5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così de