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Decreto — n. 30942/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and declares case extinguished due to valid withdrawal under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 30942/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished via decree following the appellant's valid withdrawal, which met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. The opposing party accepted the withdrawal, leading the court to rule that no provision regarding litigation costs was necessary. Consequently, the appeal was dismissed, the case was formally closed, and the judgment was communicated to the appointed defenders.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A withdrawal meeting statutory requirements validly extinguishes the proceedings, obviating the need for a separate ruling on costs when accepted by the opposing party.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Withdrawal of Appeal Extinction of Proceedings Code of Civil Procedure Litigation Costs Court of Cassation Decree of Extinction condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016, converted into Law 197/2016
art. 391 c.p
dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
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Testo completo

dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordatore Enrico Ddtti DEPOSITATO IN CANCEILE14139 Ogg