Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 30941/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and declares case extinct due to waiver meeting CPC requirements.

Numero d'incarto Decreto — n. 30941/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the proceedings extinct via decree, ruling the appellant's waiver satisfied the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued for the waiver's validity, while the opposing party's defense was deemed non-existent, leading to no costs allocation. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the case to be closed without further proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A waiver of appeal meeting statutory requirements renders the judgment final and allows the court to declare the proceedings extinct without addressing the merits or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal proceedings extinct Code of Civil Procedure dismissal of appeal no costs awarded condono delle spese procedurali desistenza dall'azione spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016, converted into Law 197/2016
art. 391 c.p
al ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

al ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordin Cons. Enrico WO~CAMCCIE c399.1'L21(21‘.1. TO (d