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Ordinanza — n. 30937/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding property classification, citing lack of interest due to other valid grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30937/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision to classify a property as residential rather than luxury. The lower court had upheld the taxpayers' request based on evidence of internal space changes and deterioration, rejecting the tax office's reclassification. The supreme court dismissed the appeal because the lower decision rested on multiple independent legal grounds, meaning attacking only one argument rendered the remaining appeals inadmissible due to lack of interest.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 3, c.p.c.; Cassation is inadmissible when a lower court decision relies on multiple independent grounds and the appellant attacks only one, as the remaining grounds suffice to uphold the decision.

Parole chiave

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tax classification property valuation lack of interest multiple grounds cassation inadmissibility tax appeal property category stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 3, c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comml, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 17, r.d.l. n. 652/1939
Art. 20, r.d.l. n. 652/1939
D.M. n. 701/1994
Art. 38, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 132, comma 4, c.p.c.
5.1.Invero, in materia di contenuto della sentenza, affinché sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24270/2021
Cass., Sez. U, 8053/2014
Cass., Sez. U, 8053/2014; Cass.
Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022
U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022).
Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652
Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937
12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 121239
10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 121239; Cass.
Cass. se. 6-5, n. 13299/2022
Cass. n. 11275/22
Cass. n. 4809 del 2017
Cass. n. 12372 del 24/05/2006
Cass. 16.8.06 n.18170
12372 del 24/05/2006; in termini: Cass. 16.8.06 n.18170; Cass.29.9.05 n.19161 ed altre).
Cass.29.9.05 n.19161
16.8.06 n.18170; Cass.29.9.05 n.19161 ed altre).
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 18511 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Paola Odello e Bianca Resasco rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall'Avv.to Pietro Piciocchi elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) pietro.piciocchi@ordineavvgenova.it -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 11/04/2021, depositata in data 12 gennaio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE 1. Paola Odello e Bianca Resasco proponevano, con procedura catastale Docfa, l'attribuzione all'unità immobiliare sita in Genova, Corso Firenze n. 21, censita in Catasto Fabbricati al foglio 9, particella 1297, sub 5, della categoria catastale A/2, classe 2, con rendita pari ad euro 1.732,71. L'Amministrazione finanziaria con avviso di accertamento rettificava il classamento proposto attribuendo la categoria A/1 (abitazione signorile) con conseguente determinazione della rendita catastale.

2. I contribuenti impugnavano l'avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con la sentenza n. 167/05/2017 rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria della Liguria, con la sentenza n. 11/04/2021, depositata in data 12 gennaio 2021, accoglieva l'appello dei contribuenti rilevando che:

1) l'Ufficio non aveva assolto all'obbligo di motivazione dell'avviso in relazione agli elementi di fatto introdotti dal contribuente con la DOCFA e costituiti dalla sopravvenuta diversa distribuzione degli spazi interni, dal deterioramento dell'immobile e mancanza in esso delle caratteristiche 2 :11) tipologiche di lusso e che 2) in base alla documentazione prodotta dai contribuenti andava confermato il classamento proposto dell'immobile de quo in categoria A/2, classe 2;

3. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi cui hanno resistito con controricorso i contribuenti. 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comml, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 del r.d.l. n. 652/1939, 1 DM n. 701/1994, 38, comma 1, del d.P.R. n. 22 dicembre 1986 n. 917 per avere la CTR ritenuto legittimo il classamento proposto dai contribuenti con la dichiarazione DOCFA dell'immobile de quo in A/2, classe 2, ancorché, nella specie, fosse illegittimo il ricorso alla procedura DOCFA per l'aggiornamento della categoria sulla base di una "diversa distribuzione degli spazi interni" essendo, alla luce della disciplina normativa di settore, la procedura Docfa limitata alle sole ipotesi di effettiva variazione dello stato dell'immobile nella specie non sussistenti.

Il primo motivo si profila inammissibile, non potendo essere nel giudizio di legittimità prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi d'indagini non compiute perché non richieste in sede di merito; poiché la questione sollevata non risulta trattata nella sentenza impugnata, la ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della censura in quanto nuova, aveva l'onere, in realtà non assolto, di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questione stessa (in tal senso, Cass. n. 10211 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019;

Cass. sez. 5, n. 40224 del 2021);nella specie, l'Agenzia si è limitata a riprodurre in ricorso uno stralcio dell'atto di costituzione ("si chiede di respingere il ricorso in relazione alle caratteristiche intrinseche di signorilità possedute fin dall'origine e che permangono tuttora, ciò si evidenzia anche dal confronto tra la planimetria precedente e quella della variazione DOCFA oggetto dell'accertamento contestato-planimetria precedentemente allegata") dal quale non si evince la proposizione della doglianza concernente l'inutilizzabilità della procedura DOCFA per l'aggiornamento della categoria in caso di mera "diversa distribuzione degli spazi interni". 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L.241/1990 e 7 I. 212/2000, in combinato all'art. 2 della legge n. 16 del 1993, conv. con rnod. nella legge n. 75 del 1994, per avere la CTR errato nel ritenere immotivato l'accertamento originato dalla richiesta di variazione (Docfa) avanzata dal contribuente, essendo la rettifica dell'Ufficio derivata dalla diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esposti dai contribuenti. 3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92, 118 disp att. c.p.c. in quanto la motivazione della stessa poggerebbe su affermazioni generiche ed apodittiche, inidonee a spiegare le ragioni concrete poste a sostegno della attribuzione all'immobile in questione della categoria A/2 senza, peraltro, alcuna considerazione degli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio a sostegno dell'accertamento (sentenze relative al classamento A/1 di immobili dello stesso condominio, ampiezza della superficie catastale, rilevante consistenza dell'immobile, distribuzione degli interni, presenza di due ingressi, tre servizi ed esposizione esterna su tre lati). 4.Va premesso che la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi: la prima concernente l'asserito vizio di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato; la seconda relativa al ritenuto non corretto classamento operato dall'Ufficio, con conferma di quello proposto nella dichiarazione DOCFA dai contribuenti in categoria A/2, classe 2. 5.Va preliminarmente esaminato il terzo motivo di ricorso - che aggredisce la seconda ratio decidendi- che è infondato. 5.1.Invero, in materia di contenuto della sentenza, affinché sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (in termini:

Cass., Sez. 3^, 18 settembre 2009, n. 20112). In definitiva, la sentenza impugnata deve consentire l'individuazione delle ragioni esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, ascrivibili al giudicante, sulle quali la decisione è fondata (Cass., Sez. 6^, 5 novembre 2015, n. 22652; Cass. sez. 5, n. 592/2020). Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della 5 M decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv.641526 - 01). La motivazione della sentenza impugnata sicuramente non rientra nei paradigmi invalidanti di cui a tale arresto giurisprudenziale, esprimendo argomentazioni pienamente intellegibili e logicamente correlate all'oggetto del gravame devoluto. In particolare, la CTR ha ritenuto la correttezza dell'attribuzione, mediante Docfa, della categoria catastale A/2, atteso che "Il contribuente- a differenza dell'Ufficio che non aveva indicato quali [fossero] le unità tipo e aveva riportato solo due unità sostenendo essere simili - a sostegno della categoria A/2 aveva elencato una consistente, attendibile e comprovata quantità di unità immobiliari in categoria A/2 tutte aventi simili se non superiori caratteristiche, adiacenti all'immobile in oggetto".

La similarità tra due o più immobili è l'esito di un giudizio di fatto al cui riesame questa Corte non può essere chiamata ( v. Cass. n. 24270/2021). Trattasi dunque di un apparato argonnentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022). Né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez.

II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 121239; Cass. se. 6-5, n. 13299/2022).6.11 secondo motivo- che aggredisce la prima ratio decidendi- è inammissibile per carenza di interesse in applicazione del principio di diritto secondo il quale "quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate.

Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, í restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta" (Cass. n. 11275/22; n. 4809 del 2017; n. 12372 del 24/05/2006; in termini: Cass. 16.8.06 n.18170; Cass.29.9.05 n.19161 ed altre). 7.In conclusione, va rigettato il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili i restanti. 8.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 9.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q. M. La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i restanti; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida i