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Ordinanza — n. 30925/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses public ministry appeal on teacher pay claims, ruling five-year statute of limitations applies to periodic salary arrears.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30925/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the Ministry of Education's appeal against a lower court order to pay a teacher salary differences. The Ministry argued that a five-year statute of limitations applied because the claims were for periodic payments, whereas the lower court had applied a ten-year limit based on contractual non-discrimination principles. The court ruled that the five-year limitation period under the Civil Code governs all periodic salary claims, regardless of the underlying non-discrimination argument.

Regesto Legislator

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Art. 2948 n. 4 c.c.; Art. 363 c.p.c.: The five-year statute of limitations for periodic payments applies to salary arrears claimed under non-discrimination principles, regardless of the contractual nature of the employment relationship.

Parole chiave

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statute of limitations periodic salary claims public employment non-discrimination principle Civil Code limitation salary arrears contractual relationship anzianità di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 2948 n. 4 c.c.
Art. 363 c.p.c.
(Principio enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.)"; la sentenza, pertanto, va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà all'enunciato principio di diritto e provvederà anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
Art. 1218 c.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 2947 c.c.
Art. 2948 c.c.
Art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Ric. 2019 n. 33277 sez. ML
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33277-2019 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro GENNA TIZIANA; - intimata - avverso la sentenza n. 350/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Presidente Relatore Dott.

LUCIA ESPOSITO. Rilevato che: La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a corrispondere a Tiziana Genna, docente in virtù di plurimi contratti a termine, a titolo di risarcimento dei danni e in relazione al servizio prestato negli anni scolastici 2007/2008 - fino al 2014/2015, le differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base all'anzianità di servizio maturata, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo; la Corte territoriale disattendeva l'eccezione di prescrizione formulata dal Ministero con riferimento ai crediti maturati oltre i cinque anni dalla domanda sul rilievo che, trasfondendosi il divieto di discriminazione nei doveri scaturenti dal rapporto di lavoro, si era nell'ambito dell'inadempimento contrattuale, sicché doveva applicarsi la prescrizione decennale; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero sulla base di unico motivo; controparte non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.

Considerato che: Con unico motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della clausola 4 e 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, oltre a violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2947, 2948 e 2697 c.c., rilevando che erroneamente la Corte d'appello aveva respinto l'eccezione sollevata riguardo all'intervenuta prescrizione, essendo pacifico che la ricorrente avesse agito per ottenere la tutela dei propri crediti lavorativi (la corresponsione delle differenze retributive maturate nello svolgimento del servizio di insegnamento), con conseguente applicazione del regime di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 c.p.c., in base al quale "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" si prescrive nel termine di 5 anni; il motivo è manifestamente fondato, trovando applicazione il regime della prescrizione proprio dei crediti retributivi (in tal senso Cass.

Ric. 2019 n. 33277 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- n. 10219 del 28/05/2020 "Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento. (Principio enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.)"; la sentenza, pertanto, va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà all'enunciato principio di diritto e provvederà anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, Così deciso in Roma, ne