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Ordinanza — n. 30918/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against labor court ruling on demotion and burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30918/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Almaviva Contact SPA against a Milan appellate court judgment that reinstated the demoted employee, Maria Pilar Robledo Gonzalez. The lower court found the employer failed to prove the necessity of the reorganization causing the demotion, violating the employee's rights under Article 2103 of the Civil Code. The Court of Cassation upheld this decision, ruling that the employer bears the burden of proving the exact fulfillment of managerial powers and the existence of no equivalent available position.

Regesto Legislator

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Art. 2103 c.c.; The employer in a demotion claim must prove the necessity of the reorganization and the lack of an equivalent available position, bearing the burden of proof for the exact fulfillment of managerial powers.

Parole chiave

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labor demotion burden of proof reorganization necessity Article 2103 Civil Code appeal dismissal managerial powers equivalent position ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 2103 c.c.
ravvisata pertanto l’illegittimità del demansionamento, in violazione dell’art. 2103 c.c. e del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro, la Corte d’appello ha liquidato il danno alla professionalità nella misura suindicata; Ric.
Art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
24155), peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui non ricorrenti; 3.2.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
Cass. 13 gennaio 2021, n.
art. 2103 c.c
ravvisata pertanto l’illegittimità del demansionamento, in violazione dell’art. 2103 c.c.
artt. 2103 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053
Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152
8053; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass.
Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268
Cass. 30 aprile 2018, n. 10320
neppure si configura l’error in iudicandosolo formalmente denunciato, non essendo integrata la denuncia di vizi di violazione di legge in senso proprio (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass.
Cass. 25 settembre 2019, n. 23851
10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851), anche per l’esatta applicazione, in tema di esercizio dello ius variandi nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile a un inesatto adempimento dell'obbligo posto dall'art.
Cass. 19 ottobre 2018, n. 26477
6 della sentenza), dimostrando l'inesistenza, all'interno del compendio aziendale, di altro posto di lavoro disponibile, equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore (Cass. 19 ottobre 2018, n. 26477;
Cass. 13 gennaio 2021, n. 434
Cass. 13 gennaio 2021, n. 434; Cass.
Cass. 29 luglio 2021, n. 21798
434; Cass. 29 luglio 2021, n. 21798).
Cass. 11 gennaio 2016, n. 195
Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155
195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155), peraltro nei rigorosi limiti del novellato art.
Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404
Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476
29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass.
Cass. 4 marzo 2021, n. 5987
34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per esclusiva spettanza al giudice delmerito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione;
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, distrazioneal difensore antistatario, secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18575-2021 proposto da: ALMAVIVA CONTACT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI, 66, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO FALASCA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ROBLEDO GONZALES MARIA PILAR, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA VIOLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 705/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/12/2020;

Ric. 2021 n. 18575 sez. ML -ud. 14-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 31 dicembre 2020, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato l’illegittimità del demansionamento subito da Maria Pilar Robledo Gonzalez, dipendente di Almaviva Contact s.p.a. e condannato la società datrice al ripristino delle mansioni precedenti e al risarcimento del danno, in misura del 10% dell’ultima retribuzione globale difatto, dalla data del demansionamento a quella di ripristino della mansione: in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, che aveva invece rigettato le domande della lavoratrice;

2. contrariamente al Tribunale, la Corte territoriale ha ritenuto la società datrice onerata della prova delle ragioni del demansionamento e questa non assolta, in relazione alla riorganizzazione aziendale nella sede di Milano (ove l’interessata svolgeva la propria prestazione), non coinvolta dalle procedure di crisi di altre sedi della società (Napoli, Roma e Palermo); neppure avendo la società spiegato l’incidenza delle necessità riorganizzative sulla posizione della lavoratrice, adibita inizialmente a mansioni di team leadere quindi assegnata ai servizi generali e poi al call center; avendo la medesima, per giunta, promosso altri lavoratori, addetti a mansioni operative, al ruolo di team leadergià da lei ricoperto, a smentita dell’esigenza di riduzione del numero di lavoratori con tale mansione;

3. ravvisata pertanto l’illegittimità del demansionamento, in violazione dell’art. 2103 c.c. e del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro, la Corte d’appello ha liquidato il danno alla professionalità nella misura suindicata; Ric. 2021 n. 18575 sez. ML -ud. 14-09-2022 -3- 4. con atto notificato il 28 giugno 2021, la società datrice ha proposto ricorso per cassazionecon due motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce omesso esame della documentazione prodotta in giudizio e delle allegazioni di Almaviva, per non avere la Corte territoriale tenuto conto di elementi decisivi a fini decisori, conferendo rilievo dirimente a circostanze estranee, senza alcuna indagine sull’esistenza di un’effettiva riorganizzazione interna di Almaviva giustificante la modifica degli assetti organizzativi della società (primo motivo); violazione degli artt. 2103 c.c., 41 Cost., per avere la Corte di appello esaminato fatti non rilevanti ai fini della valutazione del rispetto dell’art. 2103 c.c.; essa, infatti, avrebbe dovuto verificare esclusivamente l’esistenza di una situazione di crisi aziendale, l’effettiva razionalizzazione delle posizioni indirette di produzione, fra cui anche quelle dei team leaders, volte ad un recupero complessivo di efficienza e competitività e, infine, l’incidenza di tale modifica degli assetti organizzativi sulla posizione della lavoratrice(secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabiliper ragioni di stretta connessione, sono manifestamente infondati;

3. preliminarmente, occorre rilevare la generica prospettazione delle censure, in violazione del principio di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 3 luglio2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845) e l’inconfigurabilità dell’omesso esame denunciato, riguardante non già un fatto rigorosamente inteso come preciso accadimento o circostanzain senso storico – naturalistico (e non quale conseguenza valutativa di risultanze istruttorie), bensì piuttosto Ric. 2021 n. 18575 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -4- questioni o argomentazioni, che risultano pertanto irrilevanti, rendendo inammissibili le censure irritualmente formulate (Cass. s.u. 7 aprile2014, n. 8053; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass. 26 gennaio 2022, n.2268); 3.1. neppure si configura l’error in iudicandosolo formalmente denunciato, non essendo integrata la denuncia di vizi di violazione di legge in senso proprio (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851), anche per l’esatta applicazione, in tema di esercizio dello ius variandi nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile a un inesatto adempimento dell'obbligo posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, dell'onere di quest’ultimo di provare l'esatto adempimento dei poteri imprenditoriali (in riferimento all’effettività e necessità di riorganizzazione aziendale e della sua incidenza sulla posizione della lavoratrice: dal terz’ultimo capoverso di pg. 5 al terz’ultimo di pg. 6 della sentenza), dimostrando l'inesistenza, all'interno del compendio aziendale, di altro posto di lavoro disponibile, equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore (Cass. 19 ottobre 2018, n. 26477;

Cass. 13 gennaio 2021, n. 434; Cass. 29 luglio 2021, n. 21798). La ricorrente allega piuttosto un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa esterna all'esatta interpretazione della norma, inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155), peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui non ricorrenti; 3.2. le censure si risolvono in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e diricostruzione della fattis pecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 Ric. 2021 n. 18575 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -5- dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per esclusiva spettanza al giudice delmerito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione;

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, distrazioneal difensore antistatario, secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario; Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari