Court allows appeal against Inps dismissal, ruling administrative exhaustion deadline met despite late administrative decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Silvia Fadda's appeal against the Court of Appeal's dismissal of her claim against INPS. The lower court had declared Fadda time-barred because she filed her lawsuit over a year after the 300-day administrative exhaustion period expired, even though INPS had issued its denial decision late. The Supreme Court ruled that the statutory deadline for administrative exhaustion was correctly calculated from the initial application date, and since Fadda sued within the subsequent one-year grace period, the administrative body's delay did not extend the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 d.p.r. 639/1970; Art. 7 l. 533/1973; Art. 46 l. 88/1989: The statutory limitation period for administrative exhaustion, calculated as 300 days from the initial application, runs independently of the administrative body's delay in issuing a decision, provided the judicial action is filed within the subsequent one-year grace period.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21333-2021 proposto da: FADDA SILVIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato AGOSTINO DESSY; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA; -controricorrente - Ric. 2021 n. 21333 sez.
ML -ud. 14-09-2022 -2- avverso la sentenza n. 220/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 3 febbraio 2021, la Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello dell’Inps, ha rigettato le domande proposte da Silvia Fadda nei suoi confronti: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece condannato l’Istituto, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in suo favore delle due ultime mensilità (maggio e giugno 2010), non corrispostele dalla datrice VOL.2 (né dal Fondo), dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari il 23 dicembre 2010, al cui stato passivo era stata ammessa in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c. per il credito complessivo di € 14.124,38, di cui € 3.537,01 per le ultime tre mensilità, essendo il rapporto di lavoro cessato il 29 settembre 2010 per dimissioni per giusta causa;
2. la Corte territoriale ha ritenuto la lavoratrice, che aveva presentato la domanda amministrativa il 15 marzo 2012 per ottenere la prestazione dal Fondo di Garanzia (ricevendo il pagamento della sola mensilità di luglio 2010, con esclusione delle altre due, non rientranti nelle ultime tre), decaduta per avere presentato il ricorso per l’azione giudiziaria soltanto il 7 gennaio 2014, oltre l’anno decorrente dal termine di novanta giorni concessi all’Inps per provvedere sul ricorso tempestivamente proposto dalla predetta al Comitato provinciale (il 14 agosto 2012) avverso il provvedimento di diniego parziale, scaduto il 15 novembre 2012, essendo stato il decreto di rigetto dell’Inps emesso tardivamente, soltanto il 9 gennaio 2013. Essa ha pertanto escluso l’applicabilità nel Ric. 2021 n. 21333 sez. ML -ud. 14-09-2022 -3- caso di specie dei trecento giorni complessivamente stabiliti per l’esaurimento del procedimento amministrativo;
3. con atto notificato il 2 agosto 2021, la lavoratriceha proposto ricorso per cassazionecon due motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.p.r. 639/1970, per erronea pronuncia della propria decadenza, anziché dall’esaurimento dell’intero procedimento amministrativo (trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, il 15 marzo 2012), dalla scadenza del termine di novanta giorni (15 novembre 2012) per la pronuncia dell’Inps sul ricorso della lavoratrice medesima avverso il provvedimento del Comitato provinciale(primo motivo);
2. esso è fondato; 3.secondo indirizzo consolidato di questa Corte (da ultimo ribadito da Cass. 3 aprile 2019, in 9275), il termine annuale per la proposizione dell’azione giudiziale è applicabile anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" ai sensi dell’art. 24 l. 88/1989, richiamato dall’art. 47, terzo comma d.p.r. 639/1970 (Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); 3.1. esso decorre dall’esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, nel termine di trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall’art. 7 l. 533/1973 e di centottanta previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall’art. 46, quinto e sesto comma l. 88/1989 dalla presentazione delle domande amministrative all'Inps:
Ric. 2021 n. 21333 sez. ML -ud. 14-09-2022 -4- senza possibilità di deroga per effetto di un’eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa o di una decisione del ricorso tardivamente proposto, in quanto circostanze inidonee afar slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. s.u. 29maggio 2009, n. 12718; Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); 3.2. l'art. 47 d.p.r. 639/1970 (nel testo modif. dall'art. 4 d.l. 384/1992, conv. con modif. dalla l. 438/1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 l. 533/1973 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, quinto e sesto comma l. 88/1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo -pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quoper l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o diun anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di unadecadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (Cass. 27 giugno 2017, n. 15969;
Cass. 27 marzo 2019, n. 8594); 3.3. il termine presuntivo stabilito dall’art. 7 cit. per la decisione della domanda amministrativa non è poi posto in discussione dalla Ric. 2021 n. 21333 sez. ML -ud. 14-09-2022 -5- disposizione dell’art. 2, settimo comma l. 297/1982, secondo cui il Fondo deve provvedere al pagamento del credito del lavoratore entro lo spatium deliberandi di sessanta giorni dalla domanda dell'interessato, essendo stato tale termine fissato dal legislatore per permettere lo svolgimento delle necessarie indagini sulla richiesta formulata dal lavoratore (Cass. 5 maggio 2008, n. 11009); 3.4. nel caso di specie, il termine di decadenza è stato rispettato, per la proposizione dell’azione giudiziale, con ricorso 7 gennaio 2014, entro l’anno dalla scadenza (9 gennaio 2013) dei trecento giorni dalla presentazione della domanda in via amministrativa il 15 marzo 2012;
4. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 80/1992, per il computo nelle ultime tre mensilità anche di maggio e giugno 2010, per la forzata sospensione (per formale cessazione del contratto di fornitura da parte della committente Telecom Italia, a seguito dell’arresto dei legali rappresentanti e dei maggiori azionisti della datrice VOL.2 e delle sue controllanti, per reati connessi all’esercizio dell’attività d’impresa della società) del rapporto di lavoro (senza obbligo di corresponsione della retribuzione), alla base delle rassegnate dimissioni per giusta causa(secondo motivo);
5. esso è assorbito;
6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari.
P.Q.M.
La Corte Ric. 2021 n. 21333 sez. ML -ud. 14-09-2022 -6- accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle