Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30895/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal without acceptance, ruling costs fall on the withdrawing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30895/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished after the appellant withdrew the cassation appeal without obtaining the counterparty's acceptance. Although the appellant argued for the application of a ten-year prescription period regarding labor rights, the withdrawal triggered the automatic extinction of the case under civil procedure law. Consequently, the court assigned all litigation costs to the appellant, who caused the controversy by initiating the appeal and subsequently terminating it.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.: A withdrawal from cassation without the other party's acceptance extinguishes the proceedings, resulting in the loss of interest to oppose the judgment and the imposition of costs on the withdrawing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal from cassation extinction of proceedings allocation of litigation costs judicial withdrawal civil procedure law risoluzione delle controversie contenzioso contrattuale competenza giurisdizionale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2946 c.c.
Art. 2953 c.c.
3 e 5, c.p.c.; si sostiene che erroneamente il giudice ha ritenuto che non possa applicarsi la prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c. per i diritti derivanti dasentenza di condanna passata in giudicato.
Art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.
e insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.; si sostiene che erroneamente il giudice ha ritenuto che non possa applicarsi la prescrizione decennale prevista dall’art.
Art. 391 c.p.c.
2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018,n.
art 2953 c.c
In particolare, il giudice di primo grado osservava che non poteva operare la conversione del termine decennale ex art 2953 c.c.
art. 391 c.p
2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 9474/2020
Cass. 9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014) 3.
Cass. 3971/2020
Cass. 3971/2015
Cass. 17187/2014
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32155/2021 R.G. proposto da : AL AHMAD MOGIR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEVIDEO 21, presso lo studio dell’avvocato ALFONSI PAOLO (LFNPLA56M24H501M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA CORTE FERDINANDO (DLLFDN55R28F839M) -ricorrente- contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 3592 /20 21 depositata i l 19/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Mogir Al Ahamad propose opposizione allo stato passivo dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (in seguito per brevità «CRI») chiedendo l’ammissione dell’ulteriore importo di €23.516,99, oltre a quelli ammessi, dovuto per differenze retributive e di TFR maturate dalla data del 13.10.2003, in cui è stato assunto dalla CRI con contratto a tempo determinato, alla data del 31.05.2008, (per errore materiale indicata nel decreto nel 31/5/2018) dalla quale sono decorsi gli effetti della stabilizzazione a tempo indeterminato disposta dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 8595 del 13.05.2010.

2. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla CRI. In particolare, il giudice di primo grado osservava che non poteva operare la conversione del termine decennale ex art 2953 c.c. perché la domanda del lavoratore riguardava diritti maturati in periodi diversi da quelli oggetto del giudicato di condanna.

3. Avverso tale sentenza Mogir Al Ahamad ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo di diritto. CRI ha svolto difese.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. e insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.; si sostiene che erroneamente il giudice ha ritenuto che non possa applicarsi la prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c. per i diritti derivanti dasentenza di condanna passata in giudicato.

2. In data 28/9/2022 è stato depositato, tramite PCT, atto di rinuncia, sottoscritto dalla ricorrente, controfirmato dai suoi legali e comunicato all’Avvocatura dello Stato che rappresenta e difende CRI; non vi è, tuttavia, la prova della accettazione della rinuncia della controparte costituita. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c. ; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la possibile condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr.

Cass. 9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014) 3. Le spese vanno, quindi, poste a carico del ricorrente avendo egli dato causa alla controversia e così costringendo controparte a difendersi, non sussistendo ragioni particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, dette spese fanno carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione 4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018,n. 25485).

PQM La Corte dichiara estinto il processo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2.500 olt