Cassation court dismisses appeal due to withdrawal without acceptance and procedural error regarding interruption of limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal process extinguished because the appellant withdrew the case without the opposing party's acceptance. The lower court had rejected the claim based on a five-year limitation period, which the appellant argued was interrupted by a letter dated April 2014. The Court ruled that the withdrawal alone extinguished the proceedings, and since the appellant caused the controversy, they were ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 cpc; The withdrawal of an appeal without the other party's acceptance extinguishes the proceedings, and the withdrawing party bears the costs if no special merit justifies otherwise.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32159/2021 R.G. proposto da : FULGIONE LUCIANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEVIDEO 21, presso lo studio dell’avvocato ALFONSI PAOLO (LFNPLA56M24H501M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA CORTE FERDINANDO (DLLFDN55R28F839M) -ricorrente- contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 3605 /20 21 depositat o i l 22/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Fulgione Luciana ha proposto domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Strumentale Alla Croce Rossa Italiana Croce Rossa Italiana (di seguito denominato per brevità «CRI») chiedendo il riconoscimento dell’ulteriore importo di €10.320,00 dovuto a titolo di compenso incentivante relativo al periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010; il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla CRI. 2.1.
In particolare, il giudice di merito ha osservato che, in base a quanto previsto nel contratto collettivo nazionale, il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione è costituito dalle scansioni temporali contrattualmente previste per l’erogazione e il saldo dell’incentivo (rispettivamente marzo, giugno, settembre e novembre 2010 e maggio 2011, ai sensi dell’art. 26 CCNL 2006/2009). Pertanto, il termine quinquennale era già spirato alla data del primo atto interruttivo del 28.12.2017.
3. Fulgione Luciana ha presentato ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. CRI ha svolto difese.
4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con l’unico motivo viene dedotta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cpc, avendo il giudice erroneamente ritenuto non allegata la raccomandata inviata il 23.4.2014 e ricevuta il 28.4.2014, quando invece, a detta della ricorrente, la stessa risulta depositata in data 19.7.2021 nel fascicolo telematico d’ufficio.
2. In data 28/9/2022 è stato depositato, tramite PCT, atto di rinuncia, sottoscritto dalla ricorrente, controfirmato dai suoi legali e comunicato all’Avvocatura dello Stato che rappresenta e difende CRI; non vi è, tuttavia, la prova della accettazione della rinuncia. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c. ; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la possibile condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr.
Cass. 9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014) 3. Le spese vanno, quindi, poste a carico della ricorrente avendo dato causa alla controversia e così costringendo controparte a difendersi, non sussistendo ragioni particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, dette spese fanno carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione 4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
PQM La Corte dichiara estintoil processo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2.500 oltre