Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30877/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against condominium debt ruling, holding usufructuary liable for ordinary expenses under civil code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30877/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the third ground of Carla Malfatti's appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of her condominium debt case. Malfatti, a usufructuary separated from the naked owner, argued she was not liable for extraordinary expenses, while the lower court relied on the principle of appearance to hold her responsible. The court ruled that the principle of appearance cannot override statutory provisions requiring the condominium administrator to verify ownership and distinguishing between ordinary and extraordinary expenses for usufructuaries and naked owners.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1004, 1005 c.c.; The principle of appearance applies only to identify a right holder, not to impose obligations on a non-debtor, and the administrator must verify ownership registers to determine liability between usufructuary and naked owner for ordinary versus extraordinary expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
condominium expenses usufructuary liability principle of appearance ordinary maintenance extraordinary repairs administrative duty civil code provisions responsabilità del conduttore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1004 c.c.
Art. 1005 c.c.
Art. 112 c.p.c.
nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt.
Art. 161 c.p.c.
nullità della sentenza per violazione dell’art. 161 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 380-bis c.p.c.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato nel suo terzo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 86 c.p
proposto da: MALFATTI CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 140, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI ANNA MARIA, difesa personalmente ex art. 86 c.p.c.
art. 112 c.p
nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 161 c.p
nullità della sentenza per violazione dell’art. 161 c.p.c.
art. 132 c.p
in relazione all’art. 132 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art.
art. 380-bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato nel suo terzo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 2, 25/01/2007, n. 1627
17039; Cass. Sez. 2, 25/01/2007, n. 1627; Cass.
Cass. Sez. 6-2, 09/10/2017, n. 23621
Cass. Sez. 2, 17/03/2022, n. 8725
Cass. Sez. 2, 19/04/2017, n. 9920
8725; Cass. Sez. 2, 19/04/2017, n. 9920; Cass.
Cass. Sez. 2, 16/02/2012, n. 2236
9920; Cass. Sez. 2, 16/02/2012, n. 2236; Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31441/2021 R.G. proposto da: MALFATTI CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 140, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI ANNA MARIA, difesa personalmente ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro CONDOMINIO VIA AGRIPPINA 18 ANZIO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3404/2021 depositata il 06/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Carla Malfatti ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 3404/2021, pubblicata in data 6 maggio 2021, della Corte d’appello di Roma.

L’intimato Condominio via Agrippina 18 di Anzio non ha svolto attività difensive. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Carla Malfatti contro la sentenza n. 220/2012 del Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali. Carla Malfatti aveva dedotto di non essere legittimata passivamente all’intimato pagamento, in quanto usufruttuaria dell’unità immobiliare compresa nell’edificio condominiale, insieme al marito da cui era separata, e non essendo perciò obbligata al pagamento delle spese straordinarie.

Carla Malfatti aveva proposto anche domanda riconvenzionale per la restituzione degli importi indebitamente versati. La Corte d’appello ha spiegato che “l’ente di gestione condominiale fosse incolpevolmente ignaro della reale titolarità del diritto dominicale sull’appartamento”, avendo la Malfatti in precedenza provveduto al pagamento delle spese condominiali, senza mai aver informato l’amministratore della sua posizione, sicché l’errore del condominio appariva “giustificato in virtù del principio dell’apparenza”. I cinque motivi del ricorso di Carla Malfatti deducono:

1) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost.;

2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 161 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;

3) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1004 e ss. c.c.

4) nullità della sentenza per illogica ed errata motivazione in ordine alla domanda riconvenzionale e per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;

5) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 96 e 112 c.p.c.; ancora nullità della sentenza per insufficiente, errata, illogica motivazione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato nel suo terzo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, che la Corte d’appello di Roma non ha osservato, in caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare, è passivamente legittimato l’effettivo condomino, e cioè il proprietario o il titolare di altro diritto reale su detta unità (e non anche chi possa apparire tale), poggiando la responsabilità "pro quota" dei condomini sul collegamento tra il debito e la appartenenza del diritto reale condominiale, emergente dalla trascrizione nei registri immobiliari (Cass.

Sez. Unite, 08/04/2002, n. 5035; Cass. Sez. 2, 03/08/2007, n. 17039; Cass. Sez. 2, 25/01/2007, n. 1627; Cass. Sez. 6- 2 , 09/10/2017, n. 23621 ). Il principio dell'apparenza si applica solo quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo in buona fede circa la corrispondenza del primo alla seconda, assumendo esso rilievo giuridico per individuare il titolare di un diritto, ma non per fondare una pretesa di adempimento nei confronti di chi non sia debitore. L'amministratore di condominio, pertanto, al fine di ottenere il pagamento della quota per spese comuni, ha l'onere di controllare preventivamente i registri immobiliari per accertare la titolarità della proprietà.

Peraltro, in tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un’unità immobiliare sia oggetto di diritto di usufrutto (come dedotto nella specie), in base alla disciplina antecedente (qui operante ratione temporis ) all’entrata in vigore dell’art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c. (introdotto dalla l. n. 220 del 2012), il titolare dell’usufrutto risponde delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre sono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c.; ne consegue che l'assemblea deve ripartire le spese tra nudo proprietario e usufruttuario in base alla loro funzione ed al loro fondamento, ed altrimenti spettando all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi soggetti obbligati (Cass.

Sez. 2, 17/03/2022, n. 8725; Cass. Sez. 2, 19/04/2017, n. 9920; Cass. Sez. 2, 16/02/2012, n. 2236; Cass. Sez. 2, 27/10/2006, n. 23291 ; Cass. Sez. 2 , 21/11/2000, n. 15010). Ha errato, pertanto, la Corte d’appello di Roma nel fondare sul principio dell’apparenza la pretesa di adempimento del Condominio via Agrippina 18 di Anzio nei confronti di Carla Malfatti, usufruttuaria dell’unità immobiliare compresa nell’edificio condominiale: tale conclusione viola le norme dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c., dovendo l’assemblea condominiale (in base alla disciplina antecedente all’entrata in vigore dell’art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c., introdotto dalla l. n. 220 del 2012), ripartire le spese fra nudo proprietario e usufruttuario secondo a loro funzione e il loro fondamento, e comunque spettando all'amministratore, in sede di riscossione, accollare i contributi, secondo la loro natura, ai diversi i soggetti obbligati anche nel caso in cui l'assemblea non abbia provveduto ad individuarli.

L’accoglimento del terzo motivo di ricorso assorbe l’esame degli ulteriori motivi. Il ricorso va perciò accolto nel terzo motivo, con assorbimento dei restanti motivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai richiamati principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in R