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Ordinanza — n. 30872/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to late filing and lack of notified appeal copy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30872/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late and the respondent failed to submit the copy of the notified appeal. The court held that missing statutory deadlines for filing an appeal renders the action procedurally impossible, regardless of the respondent's arguments. Consequently, the appeal was dismissed without a ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The failure to deposit an appeal within the mandatory twenty-day period constitutes a peremptory defect that renders the appeal inadmissible, and the respondent cannot claim standing to oppose the appeal without first depositing the copy of the notified appeal.

Parole chiave

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cassation appeal improcedibility statutory deadline peremptory defect contradicton power allegazioni insufficientemente motivate rigetto provvisorio dell'opposizione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
Art. 369 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione al ruolo del processo, anche al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
art. 156 c.p
art. 369 c.p
art. 370 c.p
369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione al ruolo del processo, anche al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021 cit.).
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017
34916 d el 2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv.
Sez. 2 - , Sentenza n. 22092 del 04/09/2019
34916 del 2021; Sez. 2 - , Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013
654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv.
Cass. n. 21969/2008
e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità de ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. n. 21969/2008;
Cass. 10810/2011
S.U. n. 4500/1988
In difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione (S.U. n. 4500/1988, Cass.
Cass. n. 4917/2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23239/2021 proposto da: CARROZZO RITA rappresentata e difesa dall’avv. Carmela Pagano -Ricorrente - contro CARROZZO FRANCO rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Gabellone -Controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 564/2021, depositata il 06.05.2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22.09.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia; RILEVATO - che Rita Carrozzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 564/2021 della Corte d’appello di Lecce pubblicata il 6.5.2021; -che Franco Carrozzo resiste con controricorso; -che il Presidente relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso; -che il Collegio condivide la proposta in quanto il ricorso non risulta depositato, come da certificazione del 26.1.2022 rilasciata dalla Cancelleria Centrale della Corte; - che infatti l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo - sancito dall'art. 156 c.p.c.

– si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 d el 2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 - , Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358;); -che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione al ruolo del processo, anche al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità de ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. n. 21969/2008;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021 cit.). Tuttavia, pur essendo rilevabile d’ufficio il mancato deposito del ricorso notificato, spetta al controricorrente depositare, unitamente al controricorso, il ricorso che egli afferma essergli stato notificato (Cass. 10810/2011); -che nel caso di specie, il controricorso è inammissibile perchécon esso non è stato depositato il ricorso notificato: qualora, infatti, il ricorso non sia stato depositato, l’ammissibilità del controricorso dell’intimato postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata.

In difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione (S.U. n. 4500/1988, Cass. n. 10810/2011, 4917/2020). -che non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che il controricorso è inammissibile per mancato deposito del ricorso notificato; -considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto;

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d