Decreto — n. 30858/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAETO RG 5691/2021 Roma, sul ricorso proposto da: Ottlt 30 15 5 GONDAL YASIR MEHMOOD, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcello Cantoni, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 2067/2020 pubblicata in data 16.07.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte dell'intimato
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 30858/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 2067/2020 pubblicata in data 16.07.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte dell'intimato
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ETO RG 5691/2021 Roma, sul ricorso proposto da: Ottlt 30 15 5 GONDAL YASIR MEHMOOD, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcello Cantoni, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 2067/2020 pubblicata in data 16.07.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte dell'intimato
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCELLERIA