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Decreto — n. 30856/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30856/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30856/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to al N.R.G. IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte dell'intimato

Regesto Legislator

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Decreto — n. 30856/2022 — snciv · Corte di Cassazione: to al N.R.G. IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte dell'intimato

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento condono delle spese procedurali procedimento in contumacia decreto di non luogo a procedere ritiro dell'azione giudiziaria procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia
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Testo completo

to al N.R.G. IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOCATOWCANCELLERIA- oggi,