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Decreto — n. 30854/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal and declares case extinct due to plaintiff's valid withdrawal under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 30854/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinct via decree following the plaintiff's formal withdrawal, which met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. The plaintiff argued for withdrawal, while the defendant's position was not contested as no defense activity occurred. Consequently, the court ruled that no costs should be assigned and ordered notification to the appointed defenders.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A valid withdrawal by the plaintiff renders the proceedings extinct without the need for further judicial intervention or cost allocation.

Parole chiave

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withdrawal of action extinction of proceedings Code of Civil Procedure no costs awarded plaintiff's withdrawal abbandono definitivo del procedimento rinuncia all'espropriazione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016
Law 197/2016
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Testo completo

.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. • DOOSITATO IN CANCELLERIA