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Ordinanza — n. 30787/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding lower court's finding that low income proves non-habitual legal practice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30787/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted a lawyer from mandatory pension contributions due to low income. The appellate court determined that the professional's earnings were insufficient to indicate habitual practice, citing the lack of client reception and necessary business tools. The supreme court affirmed this decision, ruling that mere registration on the bar roll or tax status does not automatically prove habitual activity, and the income threshold was correctly applied as a factual assessment of merit.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, legge nr. 335/1995; Art. 44, comma 2, d.l. 269/2003: The mere registration on a professional roll or possession of a VAT number does not automatically establish the habitual nature of a liberal profession; low annual income is a valid factual element to presume non-habitual activity for pension contribution purposes.

Parole chiave

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liberal profession habituality pension contribution obligation income threshold assessment legal profession registration merit review standard Gestione separata forense contributory obligation exemption registrazione dell'istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335/1995
3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335/1995, dell'art.
Art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011
335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011, dell'art.
Art. 53 DPR nr. 917 del 1986, mod. dal D.Lgs. nr. 344 del 2003
111/2011, dell'art. 53 DPR nr. 917 del 1986, mod. dal D.Lgs. nr. 344 del 2003, dell'art.
Art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. dalla legge 326/2003
344 del 2003, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. dalla legge 326/2003, anche con riferimento all'art.
Art. 2697 cod.civ.
dalla legge 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell'ammontare del reddito conseguito dal professionista nell'anno di riferimento, inferiore al limite indicato dall'art.
Art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.
17-05-2022 -2- CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso l'INPS -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione dell'art.
art. 380 bis c.p
art. 2697 cod.civ
dalla legge 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell'ammontare del reddito conseguito dal professionista nell'anno di riferimento, inferiore al limite indicato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 4419 del 2021
17-05-2022 -3- trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr.
Cass. S.U. nr. 5083 del 2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13574-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - cmum MAGLIACANE MARIA LETIZIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato TAMMARO PIER GIUSEPPE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 469/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Salerno ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di Maria Letizia Magliacane e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo; la Corte territoriale ha considerato la produzione, nell' anno oggetto di causa, di un reddito di importo inferiore ai 5.000,00, per il quale vigeva l'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata.

Ha, in particolare, osservato come i dati reddituali fossero «scarsamente indicativi dell'abitualità ed espressivi della mera occasionalità della prestazione professionale, la cui entità si appalesa(va) inidonea alla ricezione della clientela ed alla predisposizione di mezzi e strumenti utili e necessari per l'espletamento dell'attività professionale»; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; il professionista ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Ric. 2021 n. 13574 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso l'INPS -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011, dell'art. 53 DPR nr. 917 del 1986, mod. dal D.Lgs. nr. 344 del 2003, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. dalla legge 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell'ammontare del reddito conseguito dal professionista nell'anno di riferimento, inferiore al limite indicato dall'art. 44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003 (id est:

Euro 5.000,00); l'Istituto ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l'obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. nr. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale; ha sostenuto che, nel caso di specie, il carattere abituale dell'attività professionale esercitata dalla professionista emergeva dall'iscrizione all'albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'ordine di Nocera Inferiore fin dal 2009 e dalla titolarità di partita I.V.A.; il ricorso non può trovare accoglimento; questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si Ric. 2021 n. 13574 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -3- trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021); dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00», senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo; nel caso di specie, la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto dall'INPS, non ha deciso la controversa individuando nella soglia di euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell'obbligo contributivo.

A base dell'espresso convincimento vi è piuttosto la valorizzazione dell'entità del reddito, in concreto prodotto, quale elemento da cui desumere l'assenza di abitualità dell'esercizio della professione forense; né è prova l'apprezzamento del dato reddituale in termine di elemento «espressivo(o) della mera occasionalità della prestazione professionale» e la valutazione che lo stesso «(per) entità, si appalesa inidoneo alla ricezione della clientela ed alla predisposizione di mezzi e strumenti utili e necessari per l'espletamento dell'attività professionale»; si è, dunque, in presenza di un tipico accertamento di merito, riservato al giudice, che l'INPS avrebbe dovuto censurare ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. (secondo l'enunciato di Cass., S.U. nr. 5083 del 2014) e non in termini di violazione di legge o limitandosi ad attribuire un differente valore ad elementi diversamente apprezzati dal Giudice di merito;

Ric. 2021 n. 13574 sez. ML - ud. 17-05-2022 -4- il motivo di ricorso dell'INPS che pretende di ricavare, in via automatica, il requisito di abitualità della professione dall'iscrizione della controricorrente all'albo degli avvocati e dalla titolarità della partita IVA non considera che «non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività libero- professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata» (Cass. nr. 4419 del 2021, cit.); sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va dunque respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore del difensore, antistatario; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.to Giuseppe Tammaro. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello