Social security contributions based on business income exclude passive capital gains from non-working shareholder status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed INPS's appeal against a lower court ruling that rejected the self-employed appellants' opposition to a social security contribution assessment. The appellants argued they should pay contributions on all income, including passive returns from their shareholding in a company where they performed no work. The court held that the law requires distinguishing between business income and capital income, and since the appellants did not work in the company, their passive returns constitute capital income rather than business income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 bis del d.l. 19 settembre 1992 n. 384; D.P.R. 22/12/1986 n. 917: Social security contributions for self-employed individuals are calculated on total business income as defined by tax law, excluding passive capital gains derived from mere shareholding without active employment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36958-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro MACAGNO RICCARDO, MACAGNO ROBERTO, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati ALESSANDRO VIGLIETTI, MARINA MASCIA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 413/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Presidente Relatore Dott.
LUCIA ESPOSITO. RILEVATO CHE 1.La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 28 maggio 2019, confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Macagno Riccardo e Macagno Roberto avverso l'avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contribuzione previdenziale relativa alla gestione commercianti sui redditi derivanti da partecipazione pro quota al capitale della Centro Commercio Edile s.r.I., sul rilievo che, non svolgendo i ricorrenti, nei periodi cui si riferiva la pretesa, attività lavorativa per la predetta società, non erano dovuti gli utili sociali da conseguiti in qualità di meri soci di capitale.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, sulla base di unico motivo.
3. Hanno resistito Macagno Riccardo e Macagno Roberto con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della I. 14 novembre 1992 n. 438 di conv.ne con modificazioni del d. I. 19 settembre 1992 n. 384 e in connessione con la I. 2 agosto 1990 n. 233. Ric. 2019 n. 36958 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- 2.La questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa.
3. Trattasi di questione affrontata e risolta da Cass. 21540 del 20/8/2019, cui in questa sede si rinvia.
4. Nella citata pronuncia è stato rilevato che l'art. 3 bis del d.l. 19 settembre1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla I. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per ì soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono» e che con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della I. n. 233 del 1990, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva.
5. E' stato rilevato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e che il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di Ric. 2019 n. 36958 sez. ML - ud. 26-05-2022 -3- attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).
6. Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi.
7. Sulla base delle svolte argomentazioni, essendosi la Corte d'appello conformata ai suddetti principi, il ricorso va rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario dei convenuti che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 2.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.