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Ordinanza — n. 30775/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation, ruling it is an inadmissible request for factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30775/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Federico Dazzi inadmissible, rejecting his claim that the lower court's decision lacked sufficient motivation. Dazzi argued that the appellate court failed to properly evaluate his declarations regarding his wife's role in the family business, yet the court found the appeal effectively sought a new factual assessment rather than a legal correction. The court ruled that such requests, which ask for a different reconstruction of historical facts, fall outside the scope of Article 360 of the Civil Procedure Code and must be rejected as inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 3 c.p.c.; Art. 2 L. 613/1966; Art. 2697 c.c.: Censures alleging violation of law or lack of motivation that essentially request a re-evaluation of historical facts are inadmissible as they exceed the legal model of denouncing a procedural vice.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation factual re-evaluation Article 360 CPC family business registration collaborazione professionale del coniuge obbligo di versamento supplementare del socio cooperativa di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
380-bis cod.proc.civ., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO CHE: con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 2 L. 613/1966
360 nr.3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge nr.
Art. 1 comma 203 L. 662/1996
613 del 1966 così come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge nr.
Art. 2697 cod. civ.
662 del 1996, dell'art. 2697 cod.civ.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 230 bis cod.civ
art. 380-bis cod.proc.civ
art. 2697 cod.civ
662 del 1996, dell'art. 2697 cod.civ.
art. 360 c.p
380-bis cod.proc.civ., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO CHE: con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. nr. 34476 del 2019
Cass. SS.UU. nr. 34476 del 2019; conf.
Cass. SS.UU. nr. 33373 del 2019
Cass. SS.UU. nr. 33373 del 2019; Cass.
Cass. SS.UU. nr. 25950 del 2020
Cass. nr. 22935 del 2020
Cass. nr. 20820 del 2018
17-05-2022 -4- sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. nr. 20820 del 2018, con richiamo a Cass.
Cass. nr. 14965 del 2012
20820 del 2018, con richiamo a Cass. nr. 14965 del 2012 e a Cass.
Cass. nr. 9251 del 2010
14965 del 2012 e a Cass. nr. 9251 del 2010).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 244-2021 proposto da: DAZZI FEDERICO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO VANNUCCI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (Scci) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 248/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 1'11/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: con la sentenza in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, la Corte di appello di Firenze respingeva la domanda dell'odierno ricorrente - titolare di attività imprenditoriale avente ad oggetto il vettovagliamento di barche e yacht- volta ad accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione della moglie Christelle Briois alla Gestione Commercianti, in relazione al periodo 7 giugno 2012/ 31 marzo 2013; la Corte territoriale - premesso che l'accertamento dell'obbligo di iscrizione e di quello contributivo conseguenziale traeva origine dal verbale ispettivo dell'INPS, conclusosi il 24 febbraio 2017, con il quale gli ispettori accertavano la partecipazione della Briois all'impresa familiare costituita ai sensi dell'art. 230 bis cod.civ.- osservava come le risultanze istruttorie (ed in particolare, le emergenze dell'estratto contributivo e dello stato di famiglia, le dichiarazioni rese dal Dazzi agli ispettori, le modalità di adempimento degli obblighi fiscali da parte di quest'ultimo in relazione alla moglie), complessivamente valutate, orientassero per l'accertamento che, la predetta, dal 2012, avesse collaborato con il marito, nella gestione dell'attività imprenditoriale, in maniera prevalente, continuativa, professionale ed abituale; la donna era, pertanto, iscrivibile, in qualità di coadiutrice familiare, alla Gestione Commercianti in relazione al periodo indicato dall'INPS;

Ric. 2021 n. 00244 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- per la cassazione di tale decisione, ha proposto ricorso Federico Dazzi, affidato a due motivi, successivamente illustrati con memoria, cui ha resistito l'INPS con controricorso; la proposta del relatore la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO CHE: con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge nr. 613 del 1966 così come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge nr. 662 del 1996, dell'art. 2697 cod.civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.; con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - è dedotta l'omessa valutazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio; entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, censurano l'accertamento compiuto dalla Corte di appello; in realtà, tutte le censure, anche quelle sub specie di violazione di legge sostanziale e processuale, investono l'accertamento di «abitualità e prevalenza» della partecipazione all'attività dell'impresa familiare, reso dalla Corte territoriale attraverso l'apprezzamento delle fonti di prova, e, dunque, una valutazione devoluta al giudice di merito (Cass. nr. 9873 del 2014), parte ricorrente omette di considerare che «l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito» (tra le tante, Cass. nr. 26110 del 2015) sindacabile nei limiti di cui all'art. 360 nr. 5, cod.proc.civ. tempo per tempo vigente e, nella specie, non sottoposta al controllo della Corte secondo gli enunciati di Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014 (e successive conformi) ovvero con Ric. 2021 n. 00244 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -3- indicazione del «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo ai fini di un differente giudizio in punto di abitualità e prevalenza della partecipazione; vale il principio, anche di recente affermato dalle sezioni unite, circa l'inammissibilità di censure che «sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione», così travalicando «dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti» (cfr.

Cass. SS.UU. nr. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. nr. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. nr. 25950 del 2020); in ultimo, è, comunque, utile ribadire, con riferimento al valore attribuito alle dichiarazioni rese dal Dazzi in sede di accesso ispettivo, che: da un lato, spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (ex multis, tra le più recente, v., in motiv., Cass. nr. 22935 del 2020); dall'altro, le risultanze del verbale ispettivo costituiscono senza dubbio materiale istruttorio utilizzabili, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti, il verbale non è munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur Ric. 2021 n. 00244 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -4- sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. nr. 20820 del 2018, con richiamo a Cass. nr. 14965 del 2012 e a Cass. nr. 9251 del 2010). Le dichiarazioni del Dazzi, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, pur sinteticamente riportata nello storico di lite, sono state utilizzate dalla Corte di appello unitamente ad altri elementi di prova; sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'INPS; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma pari all'importo del contributo unificato, ove lo stesso risulti dovuto;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1300,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.