Cassation court allows taxpayers' appeal, ruling tax liability requires inheritance acceptance, not mere succession notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had accepted the tax authority's claim based solely on a succession notice. The court held that mere notification of inheritance does not confer the status of heir or create tax liability; instead, the taxpayer must explicitly accept the inheritance, either expressly or tacitly. Consequently, the burden of proving the heir's acceptance falls on the tax authority, and the lower court's presumption was overturned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 2727, 2729 c.c.: Inheritance notification alone does not establish heir status or tax liability; explicit or tacit acceptance is required, placing the burden of proof on the tax authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 15249 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Angelo Pietro Bruccheri e Vincenza Giardina rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to Angelo Pietro Bruccheri, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore avv.bruccheriangelopietro@pec.giuffè.it; - ricorrenti- Contro Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3285/07/2021 depositata in data 12.4.2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -Vincenza Giardina e Angelo Pietro Bruccheri propongono ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 21/03/2017 della Commissione Tributaria provinciale di Caltanissetta che aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti avverso l'avviso di accertamento n. 09009755, relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2009, loro notificato nella rispettiva qualità di coniuge e di figlio del de cuius Gaetano Bruccheri intestatario dell'autovettura; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE-con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione essendo i contribuenti legittimati passivi della pretesa tributaria alla luce della denuncia di successione, ancorché, in tema di obbligazioni tributarie, gravi sull'Amministrazione l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato per potere esigere l'adempimento dell'obbligazione del suo dante causa; - il motivo è fondato; - come è noto (in termini Cass. n. 13639/2018; n. 8053/2017) la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante 'aditio' oppure per effetto di 'pro herede gestio' oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c. c. (...).
In considerazione di ciò, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., 'l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede".
In termini, si è più recentemente pronunciata ulteriormente questa Corte (nella già citata Cass. 8053/17) osservando, da un lato, che anche in materia tributaria l'assunzione delle obbligazioni del de cuius richiede l'accettazione dell'eredità; e, d'altro lato, che, a fronte dell'esercizio del diritto di rinuncia, è onere della parte pubblica provare l'insussistenza dei relativi presupposti e la decadenza dal medesimo; - né può dirsi che l'amministrazione finanziaria sia priva di strumenti volti a fronteggiare l'incertezza, nella realizzazione della pretesa impositiva, derivante dal protratto stato di delazione ereditaria; spettando ad essa, in quanto creditrice, la potestà di far fissare un termine per l'accettazione, ovvero di far nominare un curatore dell'eredità giacente.
Così come spetta ad essa, una volta intervenuta, in ipotesi, la rinuncia, il diritto di eventualmente impugnarla in presenza dei presupposti ex art.524 cod.civ.; - neppure l'assunzione della qualità di erede può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (Cass., sez. 2, 11/05/2009, n. 10729; Cass, sez. 2, 28/02/2007, n. 4783), ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. sez. 6-5, n. 13550 del 2022;
Cass., sez. 2, 6/05/2002, n. 6479; Cass., sez. 3, 10/03/1992, n. 2849); - nella sentenza impugnata, la CTR, non attenendosi ai suddetti principi, ha ritenuto che dai fatti noti indicati nella denuncia di successione - ovvero la qualità dei ricorrenti originari rispettivamente di coniuge e di figlio del de cuius intestatario dell'auto e l'indicazione degli stessi come suoi eredi - si potesse desumere in via presuntiva, secondo l'id quod plerumque accidit, il fatto ignoto - ovvero l'assunzione da parte degli stessi della qualità di erede - salvo prova contraria (prima tra tutte la rinunzia all'eredità) nella specie non fornita;- in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso dei contribuenti; - sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,;
P.Q. M, La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 300,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese