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Decreto — n. 30758/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30758/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30758/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ETO RG 16563/2022 Roma, sul ricorso proposto da: Luc 2C i IMMOBILIARE M.G.F. Sri, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Lorenzo Baldassini, come da procura in atti RICORRENTE contro: FINBISENZIO Sri, SUPERMAGLIA Sri e ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, GIOVANNI BUTI e FRANCESCO D'AMBROSI INTIMATI avverso: sentenza nr. 157/2022 della Corte di Appello di Firenze pubblicata in data 26.01.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati

Regesto Legislator

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Decreto — n. 30758/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sri, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Lorenzo Baldassini, come da procura in atti RICORRENTE contro: FINBISENZIO Sri, SUPERMAGLIA Sri e ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, GIOVANNI BUTI e FRANCESCO D'AMBROSI INTIMATI avverso: sentenza nr. 157/2022 della Corte di Appello di Firenze pubblicata in data 26.01.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria anticipi delle spese condono delle spese procedurali inattività successiva alla sospensione desistenza dall'azione restituzione in pristino
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Testo completo

ETO RG 16563/2022 Roma, sul ricorso proposto da: Luc 2C i IMMOBILIARE M.G.F. Sri, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Lorenzo Baldassini, come da procura in atti RICORRENTE contro: FINBISENZIO Sri, SUPERMAGLIA Sri e ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, GIOVANNI BUTI e FRANCESCO D'AMBROSI INTIMATI avverso: sentenza nr. 157/2022 della Corte di Appello di Firenze pubblicata in data 26.01.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO !N CAtkiCELLERIA1 oggi, 112 ha